Sentenza n. 5345/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 548/2026 e n. 621/2026 del T.A.R.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR n. 548/2026, passata in giudicato, limitatamente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR n. 548/2026, che aveva liquidato in suo favore, quale avvocato dichiaratosi antistatario, € 1.500,00 oltre accessori di legge. Ha dedotto che, nonostante la notifica della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva adempiuto. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. In corso di causa ha limitato il ricorso alla sentenza n. 548/2026, riservandosi di agire separatamente per l’esecuzione della sentenza n. 621/2026, pronunciata da altra Sezione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti precisati dal ricorrente: il giudice ha preso atto che il giudizio riguarda soltanto l’esecuzione della sentenza n. 548/2026. Ha accertato che il titolo è passato in giudicato, che è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni e che non è stata provata l’esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare quanto dovuto, oltre agli accessori previsti dal titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza dell’interessato e tenuto a provvedere entro gli ulteriori 60 giorni. Il commissario dovrà compiere gli atti necessari all’integrale esecuzione, inclusa l’eventuale liquidazione della penale maturata; la mancanza di fondi o di disponibilità di cassa non giustifica l’inerzia e impone di adottare le iniziative necessarie, comprese eventuali variazioni di bilancio. Il Ministero è stato inoltre condannato a € 1.500,00 per le spese del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
Nella fattispecie, sussistono tutte le condizioni per l'esercizio dell'azione di ottemperanza di cui all'art. 112, comma 2, lett. a), del predetto codice. La sentenza del T.A.R. (della cui ottemperanza si tratta) è, infatti, passata in giudicato (cfr. attestazione in atti della segreteria) e risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
L’ottemperanza è esperibile per attuare una sentenza amministrativa passata in giudicato; nel caso concreto, la definitività del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio hanno integrato le condizioni per l’azione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
La sentenza del T.A.R. (della cui ottemperanza si tratta) è, infatti, passata in giudicato (cfr. attestazione in atti della segreteria) e risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Prima di agire per l’esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo; il suo decorso è stato accertato come condizione sussistente nel caso.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Per il caso di inutile decorso del termine sopra assegnato, deve essere nominato sin d'ora un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al mancato adempimento dell’amministrazione entro il termine assegnato.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza per l’attuazione di una sentenza amministrativa presuppone che il titolo sia passato in giudicato; nei confronti della pubblica amministrazione deve inoltre essere decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
- Se l’amministrazione non prova di avere adempiuto a un titolo passato in giudicato e sono soddisfatte le condizioni per l’ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non giustificano il mancato adempimento del giudicato da parte del commissario ad acta, che deve promuovere le iniziative necessarie a renderlo possibile, comprese le opportune variazioni di bilancio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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