Sentenza n. 2392/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia n. 52/2025, depositata e resa pubblica il 04.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto alla ricorrente la carta del docente per complessivi euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 52/2025, notificata al Ministero il 31 luglio 2025 e divenuta irrevocabile, con la quale il giudice ordinario aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente per euro 500,00 annui relativamente alle annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 2.500,00. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né dimostrato l'avvenuto adempimento. È stata inoltre proposta domanda di condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché dopo la notificazione della sentenza era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la pretesa della ricorrente era comprovata dalla sentenza passata in giudicato e dalla documentazione prodotta, mentre l'Amministrazione non aveva dedotto di avere adempiuto. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza gli importi riconosciuti, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale dovrà intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di astreinte: l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. esclude la penalità quando essa sia manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; nel caso concreto, la nomina del commissario e l'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta del docente rendevano la misura manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), disporre il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non deve essere applicata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente anche in relazione alle condizioni del debitore pubblico, all'esistenza di altri strumenti esecutivi e al rischio di locupletazioni o sanzioni eccessivamente afflittive.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione rende procedibile il ricorso per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 112 c.p.a.
Costituisce il quadro normativo generale dell'azione di ottemperanza, finalizzata all'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza da eseguire, secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- La mancata dimostrazione dell'adempimento da parte dell'Amministrazione, a fronte della produzione della sentenza passata in giudicato e della documentazione attestante il credito, consente al giudice dell'ottemperanza di dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione entro un termine prefissato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, valutate in concreto le circostanze, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, anche in presenza della nomina di un commissario ad acta e di ritardi riconducibili a un eccezionale contenzioso seriale.
- Le funzioni di commissario ad acta possono essere affidate a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica; in tale ipotesi, quando l'incarico rientri nei compiti istituzionali del dirigente, non è dovuto uno specifico compenso.
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