Sentenza n. 1876/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 27840/2025 del 15 luglio 2025, comunicato come da protocollo in partenza il 16 luglio 2025, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili recante “Oggetto: Vostra Istanza in data 03/06/2025 Ns. Prot. 24648” di rigetto dell'istanza di autotutela formulata il 3 giugno 2025; - dei pareri di liquidazione, rilasciati il 17 aprile 2025, prot. n. 3106 (per € 49.840,08) e n. 3107 (per € 98.677,47), relativamente a compensi per prestazioni professionali svolta a favore del Sig. Armando De Zan in persona propria; - dei relativi verbali della Commissione e/o Delegato per i pareri in materia di quantificazione dei compensi presso dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili contenenti i pareri in merito alla quantificazione dei compensi in questione; - ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non noto a parte ricorrente. e per la condanna al risarcimento dei danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Pareri di liquidazione degli onorari e rigetto dell'istanza di autotutela relativa ai medesimi pareri
Esito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i pareri di liquidazione degli onorari n. 3106 e n. 3107 del 17 aprile 2025, rilasciati dall'Ordine su istanza di altro professionista ai sensi dell'art. 12, lett. i), d.lgs. 139/2005, per importi rispettivamente pari a € 49.840,08 e € 98.677,47. Ha impugnato inoltre il provvedimento del 15 luglio 2025, comunicato il 16 luglio 2025, con cui l'Ordine aveva rigettato l'istanza di autotutela presentata il 3 giugno 2025, chiedendo anche il risarcimento dei danni. L'Ordine e i controinteressati hanno eccepito, tra l'altro, l'irricevibilità del ricorso per tardività. Il ricorrente aveva dichiarato di avere conosciuto i pareri almeno il 16 maggio 2025, quando gli erano stati notificati il decreto ingiuntivo e il precetto emessi sulla loro base; l'Ordine ha inoltre prodotto la prova della consultazione del fascicolo telematico monitorio il 22 maggio 2025. Il ricorso è stato notificato il 30 luglio 2025, oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 29 c.p.a. Il ricorrente non ha replicato all'eccezione di tardività.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di irricevibilità. Ha ritenuto che il ricorrente avesse avuto conoscenza dei pareri di congruità almeno il 16 maggio 2025, data da lui stesso indicata nell'atto introduttivo e nell'istanza di autotutela, a prescindere dalla successiva prova della consultazione del fascicolo telematico il 22 maggio 2025. Poiché il ricorso è stato notificato soltanto il 30 luglio 2025, esso è stato proposto oltre il termine decadenziale per l'impugnazione previsto dall'art. 29 c.p.a. La successiva istanza di autotutela non ha impedito la decorrenza né riaperto il termine per impugnare i pareri. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile senza esame dei motivi di merito e della domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti costituite.
Norme richiamate
art. 12, lett. i), d.lgs. 139/2005
La disposizione è richiamata quale base dell'istanza presentata dal professionista per il rilascio dei pareri di congruità sui compensi professionali.
art. 29 c.p.a.
Il termine decadenziale per proporre l'azione di annullamento decorre dalla conoscenza dell'atto lesivo; nel caso concreto la conoscenza dei pareri risaliva almeno al 16 maggio 2025, mentre il ricorso è stato notificato il 30 luglio 2025.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine decadenziale per impugnare un atto amministrativo, è sufficiente la conoscenza effettiva dell'atto lesivo, anche quando essa risulti dalla dichiarazione resa dalla stessa parte ricorrente nei propri atti o in una precedente istanza amministrativa.
- L'impugnazione proposta oltre il termine previsto dall'art. 29 c.p.a. è irricevibile; l'istanza di annullamento in autotutela presentata dopo la conoscenza dell'atto non sospende né riapre il termine per la sua impugnazione.
- Quando il ricorso è tardivo, il giudice definisce il giudizio in rito senza esaminare i vizi di legittimità dedotti contro l'atto né la connessa domanda risarcitoria.
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