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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08949/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per riciclaggio. Con il primo motivo contestava, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648-bis c.p. anziché dell'art. 648 c.p., ma la censura era in realtà diretta a rimettere in discussione la valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo censurava l'applicazione della recidiva reiterata. Con il quarto motivo deduceva l'omessa applicazione delle attenuanti generiche con prevalenza sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, c.p. Con il quinto motivo contestava l'eccessività della pena, chiedendone una riduzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché privo di specificità e sostanzialmente diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito. Ha giudicato manifestamente infondati il secondo, il terzo e il quarto motivo, rilevando rispettivamente: l'insussistenza dei presupposti dell'art. 131-bis c.p. per le modalità della condotta, la disponibilità di strumenti contraffatti, il valore del bene e l'abitualità della condotta; la genericità della doglianza sulla recidiva reiterata; il divieto normativo di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ai sensi dell'art. 69, quarto comma, c.p. Anche il quinto motivo è stato ritenuto infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato sulla congruità del trattamento sanzionatorio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    Disposizione richiamata per la qualificazione del fatto come riciclaggio, contestata dal ricorrente ma confermata nei giudizi di merito.

  • art. 648 c.p.

    Norma evocata dal ricorrente come diversa qualificazione giuridica del fatto, ritenuta non accoglibile.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando le modalità della condotta, l'organizzazione/abitualità e altri indici fattuali rendono il fatto non tenue.

  • art. 99, quarto comma, c.p.

    La recidiva reiterata è stata ritenuta applicata correttamente; la doglianza difensiva è stata reputata generica.

  • art. 69, quarto comma, c.p.

    Osta alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, da esercitarsi nei limiti di legge.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di commisurazione della pena richiamati per valutare la proporzionalità del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente veste del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice di merito, con motivazione congrua e non illogica, valorizzi elementi quali le modalità esecutive, l'abitualità della condotta, la professionalità dell'agente e il valore del bene oggetto del reato.
  • La doglianza sulla recidiva deve essere specifica; una contestazione generica non impone al giudice un onere motivazionale ulteriore rispetto a quello già assolto nella sentenza di merito.
  • Le attenuanti generiche non possono essere poste in prevalenza sulla recidiva reiterata quando il dato normativo lo esclude espressamente.
  • La determinazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni per circostanze e continuazione, è affidata alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se manifestamente arbitraria o illogica.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioniRiciclaggio
RamiParte generaleProcesso penaleDelitti economici
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fatto

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