Cassazione Penale, Ordinanza n. 28198/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. L'unico motivo dedotto riguardava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva: secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel valorizzare i precedenti e nell'applicare l'aumento di pena per recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul trattamento della recidiva. Ha richiamato il principio per cui, quando la recidiva è ritualmente contestata, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia indice di maggiore riprovevolezza e pericolosità, motivando l'eventuale aumento di pena. Nel caso concreto, la Corte di appello aveva adeguatamente motivato il giudizio di maggiore pericolosità, valorizzando precedenti specifici e le modalità del fatto, ritenute espressive di pervicacia. La censura è stata giudicata meramente avversativa, senza critica idonea a incrinare la tenuta logica della motivazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Indica la fattispecie di reato oggetto di condanna, in relazione alla quale la sentenza di merito è stata confermata.
recidiva
La recidiva, se ritualmente contestata, richiede una valutazione concreta sulla maggiore riprovevolezza e pericolosità desumibile dalla reiterazione del reato; l'aumento di pena va escluso solo se manca tale significato sintomatico e la decisione deve essere motivata sul punto.
Cassa delle Ammende
È stata disposta la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la recidiva è contestata, il giudice non può applicarla in modo automatico, ma deve verificare in concreto se i precedenti e il nuovo fatto evidenzino una maggiore capacità a delinquere o una più intensa riprovevolezza.
- La motivazione sulla recidiva è sufficiente se collega i precedenti specifici e le modalità concrete del fatto a un giudizio di maggiore pericolosità dell'agente; è invece censurabile solo se meramente apparente o illogica.
- In sede di legittimità, la doglianza sulla recidiva è inammissibile quando si risolve in una critica meramente contrappositiva alla valutazione di merito, senza indicare specifiche lacune logiche o giuridiche della motivazione impugnata.
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