Ordinanza n. 68/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza breve di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 01975/2025, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - del decreto adottato dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 18 marzo 2025, con il quale è stata inflitta la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7, comma 2, n. 1, 2 e 6, del D.P.R. n. 737/1981, notificato al ricorrente in data 26 marzo 2025; - della delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina istituito presso la Questura di Catania del 17 febbraio 2025 (doc. n. 2), con la quale è stata proposta l’applicazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio del ricorrente; - di tutti gli atti relativi al procedimento disciplinare richiamati sia nel decreto che nella delibera impugnati; - di ogni altro atto avente natura provvedimentale, anche non conosciuto nei suoi estremi, antecedente, concomitante, conseguente e comunque connesso ai predetti atti; - e accertamento del diritto del Vice Isp.-OMISSIS- ad essere reintegrato in servizio, nei ruoli della Polizia di Stato, con piena ed integrale ricostruzione della carriera ad ogni effetto di legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro il decreto di destituzione dal servizio e gli atti del procedimento disciplinare
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza di rigetto del TAR e ha chiesto la sospensione della sua efficacia, contestando il decreto del Capo della Polizia del 18 marzo 2025, la delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina del 17 febbraio 2025 e gli atti connessi. La destituzione era stata irrogata ai sensi dell'art. 7, comma 2, n. 1, 2 e 6, del d.P.R. n. 737/1981, in relazione a una condotta ritenuta di particolare gravità. Le deduzioni cautelari hanno riguardato, in particolare, la valutazione delle risultanze tossicologiche relative al prelievo del 31 gennaio 2024 e l'ipotesi che la positività alla cocaina fosse dovuta a contaminazione da contatto con un soggetto terzo dedito all'uso della sostanza. L'addebito disciplinare, tuttavia, non concerneva soltanto l'essere stato ritenuto assuntore di cocaina, ma anche l'omessa attivazione per perseguire penalmente l'autore o gli autori dello spaccio relativo alla cessione della droga, condotta connessa ai doveri funzionali derivanti dall'appartenenza ai ruoli della pubblica sicurezza.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l'efficacia della sentenza impugnata, che resta esecutiva. Il Collegio ha ritenuto la controversia obiettivamente delicata, sia per la complessità tecnica delle questioni tossicologiche sia per l'incidenza della destituzione sulla sfera personale ed economica dell'interessato. Ha rilevato che le questioni richiedono un approfondimento pieno nel merito, con esame non sommario delle risultanze e delle contrapposte ricostruzioni. Nella comparazione cautelare, però, ha attribuito particolare intensità all'interesse pubblico connesso ai doveri funzionali del personale della pubblica sicurezza, osservando che non risultava specificamente allegata o documentata un'attivazione tempestiva dell'appellante per segnalare e perseguire la cessione di droga prospettata nella ricostruzione alternativa. Per tali ragioni ha fissato sollecitamente l'udienza pubblica, preservando nel frattempo l'assetto derivante dagli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, n. 1, 2 e 6, d.P.R. n. 737/1981
destituzione dal servizio
Costituisce la base normativa richiamata per l'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione.
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa all'appello cautelare.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente di soddisfare le esigenze cautelari fissando sollecitamente la definizione del giudizio di merito, senza sospendere interinalmente l'efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, quando la controversia presenta questioni tecniche complesse che richiedono un esame pieno e non sommario, il giudice può soddisfare le esigenze cautelari mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l'efficacia della sentenza impugnata.
- Nel bilanciamento cautelare relativo alla destituzione di un appartenente ai ruoli della pubblica sicurezza, l'interesse pubblico alla preservazione dell'assetto derivante dal provvedimento può assumere particolare intensità quando l'addebito riguarda anche l'omessa attivazione dell'interessato per segnalare o perseguire penalmente una cessione di sostanze stupefacenti, in quanto tale condotta attiene ai doveri funzionali del ruolo.
- La complessità delle risultanze tossicologiche e la prospettazione di una spiegazione alternativa della positività non impongono, nella fase cautelare, una decisione anticipata sul merito quando il giudice ritenga necessario un approfondimento completo nel contraddittorio dell'udienza pubblica.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata né altera interinalmente l'assetto prodotto dagli atti amministrativi contestati.
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