Ordinanza n. 286/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del bando del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 4 aprile 2024, pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/11 del 4 aprile 2024; 2) del verbale di pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/25 del 5 luglio 2024, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 3) del verbale della Commissione Esaminatrice n. 48 e della relativa Scheda di valutazione dei titoli del ricorrente del 16 dicembre 2024, che ha attribuito un punteggio complessivo di 17,251; 4) del verbale di riesame della Commissione Esaminatrice n. 96 del 27 marzo 2025 relativo all’istanza di revisione del punteggio presentata dal ricorrente in data 12 marzo 2025; 5) del decreto-graduatoria pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/17 del 9 aprile 2025, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 6) del decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori, pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/23 del 8 maggio 2025 relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 7) per quanto occorrer possa dell’aggiornamento della tabella A allegata al decreto del Capo della Polizia dell'8 marzo 2022, recante Disciplina dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento per il personale della Polizia di Stato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/5 del 30 gennaio 2024; 8) del decreto di assegnazione sedi del 20° Corso Allievo Vice Ispettore con decorrenza 19 agosto 2025; 9) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi del ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12 dicembre 2025: 1. del verbale n. 105 del 24 settembre 2025 — trasmesso nel fascicolo telematico con nota di deposito del successivo 29 settembre— della Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con il quale è stata confermata la valutazione precedentemente attribuita al ricorrente, negando nuovamente il riconoscimento degli incarichi di Responsabile Settore M.P.S. del Commissariato P.S. Nola e Responsabile Settore Ufficio Reperti del Commissariato P.S. Nola, nonostante tali incarichi fossero regolarmente conferiti e annotati nel foglio matricolare; 2. del decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del 27 ottobre 2025, pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1/46 del 27 ottobre 2025, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e graduatorie del concorso interno per 959 posti da vice ispettore della Polizia di Stato, con mancato riconoscimento di specifici incarichi ai fini della valutazione dei titoli
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il bando, i criteri di valutazione, la scheda e i verbali di attribuzione e riesame del punteggio, le graduatorie e i successivi atti di assegnazione delle sedi relativi al concorso interno, per titoli, per 959 posti da vice ispettore della Polizia di Stato. Ha contestato, in particolare, l'attribuzione di un punteggio complessivo ritenuto insufficiente e il mancato riconoscimento degli incarichi di Responsabile del Settore M.P.S. e di Responsabile del Settore Ufficio Reperti presso un Commissariato di pubblica sicurezza, sebbene tali incarichi fossero stati conferiti e annotati nel foglio matricolare. Con i motivi aggiunti ha impugnato il successivo verbale della Commissione esaminatrice, che aveva confermato la valutazione, nonché la nuova rideterminazione della graduatoria e la dichiarazione dei vincitori. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio le singole censure di legittimità né formula una valutazione definitiva sulla loro fondatezza.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito il ricorso né i motivi aggiunti e non ha sospeso gli atti impugnati. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la celere fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Per esigenze di concentrazione processuale ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito, inclusi vincitori e idonei, anche con riferimento ai motivi aggiunti. In considerazione dell'elevato numero dei contraddittori, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno di un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti, degli estremi dell'ordinanza e dell'indicazione nominativa dei graduati. L'integrazione deve essere eseguita entro 40 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni. L'udienza pubblica di merito è stata fissata per il 7 luglio 2026, in sostituzione di quella originariamente fissata per il 24 febbraio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Nella fase cautelare, il giudice può disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito quale forma di tutela delle esigenze cautelari, senza decidere definitivamente sulla domanda di annullamento.
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze cautelari del ricorrente possano essere adeguatamente tutelate attraverso la celere trattazione del merito
La celere trattazione del merito può sostituire l'adozione di una misura cautelare sospensiva quando risulti idonea a tutelare provvisoriamente la posizione del ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nella fase cautelare, la rapida fissazione dell'udienza di merito è sufficiente a tutelare le esigenze del ricorrente, il giudice può optare per la celere trattazione del merito senza concedere la sospensione dell'atto impugnato, rinviando ogni valutazione sulla fondatezza delle censure.
- Nel giudizio avente ad oggetto una graduatoria concorsuale, devono essere chiamati in giudizio i soggetti collocati nella graduatoria finale la cui posizione potrebbe essere incisa dall'eventuale accoglimento del ricorso, inclusi vincitori e idonei, anche in relazione agli atti sopravvenuti impugnati con motivi aggiunti.
- Quando il numero dei controinteressati rende particolarmente gravosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, stabilendo contenuti, modalità e termini perentori e imponendo il deposito della documentazione comprovante l'adempimento.
- Per esigenze di concentrazione processuale, l'ordine di integrazione del contraddittorio può riguardare contestualmente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, senza che ciò comporti una valutazione anticipata della fondatezza delle domande.
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