Cassazione Penale, Ordinanza n. 09312/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione investiva una sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per la violazione delle prescrizioni contenute in un foglio di via obbligatorio. Il ricorrente sosteneva, in sintesi, di non avere avuto conoscenza effettiva del provvedimento, deducendo la mancata sottoscrizione della copia consegnatagli; inoltre censurava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., lamentando una valutazione eccessivamente rigorosa della sua condotta e della sua personalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla conoscenza del provvedimento, affermando che la consegna della copia dell'atto nelle mani dell'imputato è sufficiente a provarne la conoscenza, risultando irrilevante la mancata sottoscrizione. Ha poi reputato correttamente motivato il diniego della particolare tenuità del fatto, valorizzando la breve distanza temporale tra l'applicazione del foglio di via e la sua violazione, indice di noncuranza del divieto. Infine ha ritenuto adeguatamente motivato anche il diniego delle attenuanti generiche, fondato sull'assenza di elementi favorevoli e sulle negative informazioni sul vissuto dell'imputato, incluso un precedente per rapina. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; il diniego può essere desumibile anche implicitamente dalla qualificazione della condotta come non tenue.
art. 62-bis c.p.
Per il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., purché ritenuto prevalente, anche in relazione alla personalità del reo e alle modalità del fatto.
art. 133 c.p.
Costituisce il parametro di riferimento per la valutazione sia della particolare tenuità del fatto sia delle attenuanti generiche, con riguardo a modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La conoscenza di un provvedimento contenente prescrizioni può essere provata dalla consegna della copia dell'atto al destinatario; la mancata sottoscrizione della copia da parte dell'interessato non elide, da sola, la prova della conoscenza.
- Il giudice di merito, quando esclude la particolare tenuità del fatto, deve basarsi su una valutazione complessiva delle circostanze concrete secondo i parametri dell'art. 133 c.p., ma l'onere motivazionale può risultare assolto anche implicitamente se la qualificazione della condotta rende incompatibile la tenuità.
- Il breve intervallo tra l'imposizione di un divieto e la sua violazione può essere valorizzato come indice di scarsa percezione dell'obbligo e di non tenuità del fatto.
- Nel diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice prenda in considerazione un elemento ritenuto decisivo tra quelli dell'art. 133 c.p.; non è necessaria una confutazione analitica di tutti gli argomenti difensivi.
- Le censure di legittimità che si risolvono in una richiesta di diversa lettura del materiale istruttorio o in contestazioni generiche non sono idonee a superare una motivazione di merito coerente e non manifestamente illogica.
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