Cassazione Penale, Sentenza n. 51669/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza d'appello che ha confermato la condanna per concorso in estorsione aggravata (artt. 61 n.10, 110 e 629 c.p.). Tre motivi di impugnazione: (1) censura del diniego dell'attenuante della partecipazione di minima importanza (art. 114 c.p.), con doglianza sulla ricostruzione probatoria circa il ruolo e l'uso dell'utenza telefonica attribuita al ricorrente; (2) contestazione della qualificazione come reato consumato e non come tentativo, rilevando che la somma sarebbe stata data in un contesto protetto ai fini di assicurare i responsabili alla polizia giudiziaria; (3) censura del trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello ha escluso la recidiva specifica infraquinquennale ma non ha adeguatamente motivato la mancata riduzione della pena in sede di rinnovato bilanciamento delle circostanze (artt. 63 e 69 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato soltanto sul terzo motivo. Ha dichiarato inammissibili gli altri due motivi. In particolare: (i) confermata l'affermazione di responsabilità e irrevocabile la condanna per concorso in estorsione; (ii) dichiarato infondato il motivo relativo all'attenuante di cui all'art. 114 c.p.; (iii) dichiarato infondato il motivo sulla qualificazione come tentativo (la consegna della somma è stata ritenuta consumazione del reato anche se predisposto l'intervento della polizia); (iv) invece è stata annullata la sentenza impugnata limitatamente al punto del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti dopo la disapplicazione della recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per un nuovo giudizio su quel punto. Il resto della sentenza è stato dichiarato inammissibile, con conferma della pena di primo grado in tutti gli altri aspetti (il GUP aveva inflitto anni 5 di reclusione e euro 1.200 di multa, con bilanciamento originario tra attenuanti e aggravanti inclusa la recidiva).
Norme richiamate
Codice penale, art. 629
Norma che disciplina il reato di estorsione; la Corte ha ritenuto il reato consumato alla consegna della somma da parte della vittima anche se predisposto l'intervento della polizia.
Codice penale, art. 110
Disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione concorsuale dell'imputato all'estorsione.
Codice penale, art. 114
Attenuante per partecipazione di minima importanza; la Corte ha escluso il riconoscimento perché il contributo del ricorrente è stato valutato non trascurabile nell'economia dell'iter criminoso.
Codice penale, art. 61 n.10
Aggravante comune per aver commesso il fatto contro un ministro di culto; è stata considerata nel bilanciamento delle circostanze.
Codice penale, art. 62 n.4
Circostanza attenuante comune richiamata nella motivazione come una delle attenuanti considerate nel bilanciamento originario.
Codice penale, art. 62 n.6
Attenuante di cui è stato valutato e negato il riconoscimento dalla Corte d'appello per l'esiguità della somma offerta rispetto al pregiudizio arrecato.
Codice penale, art. 63
Regola la recidiva e i suoi effetti sul trattamento sanzionatorio; la Corte di merito ha disapplicato la recidiva ma la Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione del mantenimento dell'equivalenza sanzionatoria senza una adeguata rivalutazione.
Codice penale, art. 69
Principio del bilanciamento unitario delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Cassazione ha ricordato che, dopo la disapplicazione di una aggravante significativa (la recidiva), il giudice deve motivare adeguatamente il mantenimento del medesimo risultato del bilanciamento e, se necessario, rinnovarlo.
D.L. n.137/2020 art. 23, comma 8
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto, applicata alla trattazione del ricorso.
D.L. 198/2022 art. 8
Ulteriore norma procedurale richiamata in relazione al contraddittorio scritto nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La partecipazione di minima importanza (art. 114 c.p.) richiede che il contributo del compartecipe sia di efficacia causale così lieve da essere trascurabile nell'economia dell'evento: la semplice presenza o un ruolo operativo non esclude l'assenza di efficacia causale.
- In tema di estorsione, la consumazione si verifica con la consegna della cosa estorta da parte della vittima, anche se la vittima adotta la consegna per favorire l'intervento della polizia giudiziaria; in tali casi non opera la qualificazione come tentativo.
- La disapplicazione della recidiva da parte del giudice di merito impone una rivalutazione motivata del bilanciamento fra attenuanti e aggravanti: non è sufficiente motivare in termini generici il mantenimento dell'equivalenza già operata in primo grado.
- Il giudizio di comparazione delle circostanze previsto dall'art. 69 c.p. ha carattere unitario; la sopravvenuta esclusione di una circostanza aggravante significativa richiede una motivazione specifica se si intende mantenere invariata la pena.
- Se la motivazione sul punto sanzionatorio è imprecisa o insufficiente, la Corte di legittimità può annullare limitatamente a quel profilo e rinviare ad altra sezione per un nuovo esame.
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