Sentenza n. 794/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Ghilarza di provvedere sull’istanza presentata al protocollo il 7 novembre 2025 e reiterata il 10 dicembre 2025, con la quale i sigg.ri Sanna come sopra generalizzati, in qualità di comproprietari delle aree distinte al catasto terreni del Comune di Ghilarza al foglio 5 mappali 3452 e 3453, occupate dal medesimo Ente e irreversibilmente trasformate in strade (Via e Piazza Tempio) e spazi a uso pubblico, diffidavano alla conclusione del procedimento di acquisizione delle suindicate aree con corresponsione dell’indennizzo dovuto; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a provvedere; nonché per la nomina ex art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.) di un commissario ad acta che provveda sulla citata istanza in caso di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione resistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio del Comune sull'istanza di definizione e liquidazione delle somme dovute per l'acquisizione di aree private occupate e trasformate per la realizzazione di Via e Piazza Tempio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto di essere proprietari, per successione, di aree catastalmente individuate e derivanti dal frazionamento di un originario mappale, parzialmente occupate dal Comune tra gli anni Sessanta e Settanta e irreversibilmente trasformate mediante la realizzazione di una strada, successivamente di una piazza e di spazi a uso pubblico. Hanno rappresentato che l'Amministrazione aveva riconosciuto l'occupazione senza titolo e, nel 1982, aveva approvato i lavori e dichiarato la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera, senza tuttavia procedere all'acquisizione delle aree né alla corresponsione dell'indennizzo. Con istanza del 7 novembre 2025, reiterata il 10 dicembre 2025, hanno chiesto la definizione e liquidazione delle somme dovute per l'acquisizione delle aree, sollecitando in sostanza l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 oppure, in alternativa, la restituzione dei beni. Hanno quindi agito avverso l'inerzia del Comune, chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere, la condanna dell'Amministrazione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nonostante la formulazione dell'istanza riferita alla definizione e liquidazione delle somme dovute, essa fosse chiaramente diretta a ottenere dal Comune una posizione espressa e definitiva: acquisire l'area, corrispondendo l'indennità spettante, oppure restituirla ai proprietari. Da tale istanza discendeva un chiaro obbligo dell'Amministrazione di provvedere in un senso o nell'altro. L'inerzia comunale, persistente anche dopo la reiterazione dell'istanza, ha quindi giustificato l'accertamento dell'obbligo di provvedere e la condanna del Comune ad adottare una determinazione entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, il commissario ad acta potrà essere nominato su richiesta degli interessati. Il Comune è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
L'istanza dei proprietari è stata interpretata come volta a sollecitare l'esercizio del potere di acquisizione dell'area occupata senza titolo, con corresponsione dell'indennizzo, ferma l'alternativa della restituzione del bene.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Il commissario ad acta può essere nominato, su richiesta degli interessati, per provvedere in luogo dell'Amministrazione rimasta inadempiente dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice.
Massime di principio
- Quando un'istanza del proprietario di un'area occupata senza titolo dalla pubblica amministrazione sollecita la definizione della situazione proprietaria e la liquidazione delle somme dovute, essa impone all'Amministrazione di assumere una posizione espressa, decidendo se acquisire il bene con corresponsione dell'indennizzo oppure restituirlo.
- L'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere su un'istanza sufficientemente chiara diretta a far cessare una situazione di occupazione senza titolo, anche quando l'istanza non formula in modo tecnicamente puntuale una sola richiesta, ma prospetta l'alternativa tra acquisizione del bene e restituzione dello stesso.
- L'inerzia dell'Amministrazione sull'istanza del proprietario, protratta anche dopo la reiterazione della richiesta, legittima l'azione avverso il silenzio e la condanna a provvedere entro il termine stabilito dal giudice, senza che il giudizio sostituisca la valutazione amministrativa sul contenuto della decisione finale.
- Decorso inutilmente il termine assegnato dal giudice per provvedere, il commissario ad acta può essere nominato, su richiesta degli interessati, affinché adotti la determinazione in luogo dell'Amministrazione inadempiente.
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