Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 399/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 398/2025, n. 417/2025, n. 428/2025 e n. 519/2025, nonché del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 314/2025, limitatamente alle parti concernenti la condanna al pagamento delle spese legali.

Giustizia amministrativa202600161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione delle statuizioni di condanna al pagamento delle spese legali contenute in cinque sentenze del giudice ordinario sulla corresponsione della carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il difensore dichiaratosi antistatario ha agito per l'ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Perugia n. 398/2025, n. 417/2025, n. 428/2025 e n. 519/2025, e del Tribunale di Terni n. 314/2025, limitatamente alle condanne del Ministero al pagamento delle spese legali. Ha dedotto di aver notificato le sentenze in forma esecutiva, atteso il decorso del termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ricevere il pagamento. Ha chiesto l'assegnazione di un termine di sessanta giorni per adempiere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti, anche alla luce dell'ultima memoria della parte ricorrente, non risultava pagato quanto dovuto in forza delle sentenze. Ha assegnato al Ministero sessanta giorni per pagare le spese legali e ha nominato sin d'ora il Prefetto di Perugia, o un funzionario delegato, quale commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva, su richiesta della ricorrente, qualora il termine decorra inutilmente. Il commissario potrà adottare gli atti amministrativi e contabili necessari; per l'attività svolta gli spetterà un compenso di euro 1.000,00 a carico del Ministero, da liquidare dopo la verifica dell'espletamento del mandato sulla base della relazione documentata e della dichiarazione di avvenuta ottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare euro 800,00, oltre oneri e accessori di legge, per le spese del presente giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Pertanto, in accoglimento del ricorso: - va assegnato al Ministero resistente il termine di sessanta giorni per procedere al pagamento delle spese legali spettanti alla parte ricorrente in base alle suddette sentenze; - può fin d’ora nominarsi un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Perugia o di un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, su richiesta della parte ricorrente, provveda, in sostituzione del Ministero, al pagamento di tutte le somme spettanti in base alle suddette sentenze che non risultino ancora corrisposte, adottando a tal fine ogni necessario atto amministrativo e contabile;

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva su richiesta della parte interessata se il termine scade inutilmente.

  • art. 114 c.p.a.

    Pertanto, in accoglimento del ricorso: - va assegnato al Ministero resistente il termine di sessanta giorni per procedere al pagamento delle spese legali spettanti alla parte ricorrente in base alle suddette sentenze; - può fin d’ora nominarsi un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Perugia o di un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, su richiesta della parte ricorrente, provveda, in sostituzione del Ministero, al pagamento di tutte le somme spettanti in base alle suddette sentenze che non risultino ancora corrisposte, adottando a tal fine ogni necessario atto amministrativo e contabile;

    Il giudice dell'ottemperanza può impartire prescrizioni per l'esecuzione del giudicato e disporre la nomina del commissario ad acta per assicurare il pagamento sostitutivo delle somme rimaste insolute.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    L’odierna parte ricorrente (il difensore antistatario) - esponendo di aver notificato le sentenze in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, di averne documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione nel termine ma di non aver ancora ricevuto il pagamento - ha chiesto che, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza, e che, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, venga nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva del Ministero alla corresponsione delle somme spettanti.

    La pronuncia dà atto del decorso del termine invocato per ottenere il pagamento da parte dell'amministrazione; non enuncia una distinta interpretazione della norma, né fonda su di essa la decisione.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate forfettariamente come da dispositivo, tenendo conto della semplicità e serialità della controversia, nel rispetto della misura minima indicata dalla giurisprudenza per casi analoghi sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.

    La liquidazione delle spese del giudizio è stata effettuata in forma forfettaria, tenendo conto della semplicità e serialità della controversia e applicando la misura minima indicata per casi analoghi.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato che condanna un'amministrazione al pagamento di somme risulta ancora inadempiuta, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva, su richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine.
  • La persistente mancata corresponsione delle spese legali liquidate in sentenze esecutive e passate in giudicato giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza limitatamente a tale obbligo di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.