Sentenza n. 593/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia, Sede di Lecce, Sez. I, 10.07.2024, n. 1000, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 30.08.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento omissivo dell'amministrazione rispetto all'obbligo di riesaminare un'istanza edilizia e adottare un nuovo provvedimento in esecuzione della sentenza del TAR Puglia n. 1000/2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo che fosse dichiarato l'obbligo del Comune di Gallipoli di riesaminare l'istanza edilizia presentata il 17 marzo 2022 e di adottare un nuovo provvedimento finale nel rispetto della sentenza del TAR Puglia n. 1000/2024. Il Ministero della Cultura ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che dalla sentenza da eseguire non derivassero specifici obblighi a suo carico. Il Comune ha dedotto di avere riattivato il procedimento e di essere ancora impegnato nell'istruttoria, contestando inoltre che la sentenza avesse riconosciuto ai ricorrenti la spettanza del titolo edilizio. Dopo il rinvio disposto in vista della definizione del procedimento, i ricorrenti hanno depositato il nuovo provvedimento comunale del 31 marzo 2026, recante il rigetto dell'istanza edilizia, e hanno dichiarato la cessata materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha rigettato la richiesta del Ministero della Cultura di essere estromesso dal giudizio, rilevando che il Ministero era parte della sentenza oggetto di ottemperanza e che, per tale ragione, il contraddittorio era stato correttamente esteso nei suoi confronti. Quanto al ricorso di ottemperanza, il Collegio lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., poiché l'amministrazione aveva rieditato il potere e concluso il procedimento con un nuovo atto finale. Il giudice ha escluso la cessata materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., perché essa presuppone che il ricorrente abbia conseguito in via amministrativa il bene della vita perseguito; nel caso concreto, invece, il nuovo provvedimento era nuovamente negativo e nel giudizio erano stati contestati anche i rilievi endoprocedimentali posti a fondamento della determinazione finale. La conclusione del procedimento ha quindi fatto venir meno l'utilità della decisione di ottemperanza, senza soddisfare la pretesa sostanziale dei ricorrenti. Le spese sono state compensate per la natura formale della decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
L'azione diviene improcedibile quando, per effetto di fatti sopravvenuti, l'eventuale accoglimento non potrebbe più procurare alcuna utilità al ricorrente, con conseguente venir meno dell'interesse a ricorrere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessata materia del contendere
La cessata materia del contendere presuppone che il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita perseguito, rendendo oggettivamente inutile la prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- La sopravvenuta conclusione del procedimento amministrativo determina l'improcedibilità del giudizio di ottemperanza per sopravvenuto difetto di interesse quando l'amministrazione abbia rieditato il potere e l'eventuale decisione giudiziale non possa più procurare al ricorrente un'utilità concreta e attuale.
- La cessata materia del contendere è configurabile soltanto quando il ricorrente abbia conseguito in via amministrativa il bene della vita richiesto; la mera adozione di un nuovo provvedimento, soprattutto se negativo, non integra tale presupposto.
- Nel giudizio di ottemperanza il contraddittorio può essere esteso a un'amministrazione che sia stata parte della sentenza da eseguire, anche se il ricorrente contesta l'assenza di specifici obblighi direttamente derivanti dalla pronuncia nei suoi confronti.
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