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Sentenza

Sentenza n. 118/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, in funzione di giudice del lavoro, n. 365/2024, pubblicata il 14 ottobre 2024 e notificata il 15 ottobre 2024 presso la sede legale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, divenuta cosa giudicata, con la quale la Corte di Appello di L’Aquila ha accolto la domanda della professoressa Luciani, accertando il suo diritto ad ottenere la carta docente per cinque anni scolastici per l’importo complessivo di euro 2.500,00;

Giustizia amministrativa202500225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente per cinque anni scolastici, per complessivi euro 2.500,00

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di L’Aquila n. 365/2024, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di euro 500,00 previsto per la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero all’accredito, tramite Carta elettronica del Docente, della somma complessiva di euro 2.500,00. La sentenza, notificata al Ministero il 15 ottobre 2024 e non impugnata, era rimasta ineseguita: l’Amministrazione non aveva né corrisposto la somma né attivato il relativo borsellino elettronico. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato nel giugno 2025. Nel corso del giudizio, nel gennaio 2026, il Ministero ha provveduto all’apertura del borsellino e all’accredito della somma dovuta. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e il riconoscimento della soccombenza virtuale dell’Amministrazione ai fini delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché nelle more del giudizio la ricorrente ha ottenuto integralmente il bene della vita riconosciuto dal giudicato, mediante il pagamento della somma dovuta a titolo di Carta del Docente. Il Collegio ha distinto tale esito dalla sopravvenuta carenza di interesse: la cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione sostanziale della pretesa, mentre la carenza di interesse ricorre quando l’eventuale accoglimento non arrecherebbe più utilità. Ai fini delle spese, non essendovi accordo tra le parti, il giudice ha effettuato una valutazione virtuale della fondatezza della pretesa originaria. Considerato che il ricorso era fondato e che l’Amministrazione aveva adempiuto solo nel gennaio 2026, dopo la proposizione del ricorso e a distanza di tempo dalla formazione del giudicato, ha applicato il principio della soccombenza virtuale e ha condannato le amministrazioni resistenti al pagamento di euro 800,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando il ricorrente ottiene, anche nelle more del giudizio, la piena soddisfazione della pretesa sostanziale azionata.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È richiamato per distinguere la sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando l’eventuale accoglimento non produrrebbe più alcuna utilità, dalla cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico annuale destinato alla formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, rendendo oggettivamente inutile la prosecuzione del processo.
  • La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse perché presuppone l’accertamento della piena soddisfazione del bene della vita richiesto, mentre la carenza di interesse deriva dall’inutilità di una pronuncia favorevole nonostante la mancata soddisfazione della pretesa.
  • Quando la cessazione della materia del contendere interviene senza accordo delle parti, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della domanda originaria ai fini della regolazione delle spese di lite.
  • L’amministrazione che adempie tardivamente al giudicato, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, può essere condannata alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio termina con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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