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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18879/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con sei motivi: 1) censura sull'eccessività dell'aumento di pena per continuazione e presunta errata applicazione dell'art. 81 c.p.; 2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di minore gravità ex art. 609-bis, 3° comma; 3) vizio motivazionale sulla valutazione dell'attendibilità della persona offesa, in particolare per la mancata visita ginecologica; 4) mancata riduzione e motivazione insufficiente della sanzione accessoria di sospensione dall'esercizio della professione (art. 79 n.2 c.p. e correlati); 5) inutilizzabilità di atti acquisiti dopo l'ammissione al rito abbreviato (richiamo artt. 191 e 442 c.p.p.) e mancata declaratoria di inutilizzabilità di altri atti; 6) richiesta di restituzione e censura della confisca dei dispositivi elettronici sequestrati (art. 240 c.p.).

La decisione

La Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi: il 2°, 3°, 4° e 5° sono stati ritenuti infondati o inammissibili (il 5° per genericità, il 3° per sindacato di merito non consentito; i 1°, 2° e 4° ritenuti infondati sul piano sostanziale). È invece accolto il 6° motivo: la confisca dei dispositivi elettronici è stata annullata perché la motivazione sulla pertinenzialità dei beni al reato risultava insufficiente e non era stato dimostrato il nesso con le condotte commesse in ambulatorio; la Cassazione ha annullato la statuizione di confisca limitatamente a quel punto e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio su quella questione. Per il resto il ricorso è rigettato e la condanna e le statuizioni confermate.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Regola la determinazione della pena per continuazione: la Corte territoriale ha applicato un aumento ritenuto congruo e la Cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione, richiamando la possibilità teorica di aumenti anche molto maggiori in base alla disciplina dell'art. 81.

  • art. 609-bis, 3° comma, cod. pen.

    La circostanza attenuante di minore gravità richiede una valutazione globale del fatto (mezzi, modalità, grado di coartazione, condizioni della vittima). La Corte d'appello ha motivato la mancata concessione rilevando vulnerabilità delle vittime e invasività degli atti; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata.

  • artt. 191 e 442, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norme relative all'inutilizzabilità di atti e alla loro introduzione nel processo; la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo per genericità perché la difesa non ha specificato né allegato i documenti contestati né illustrato la loro incidenza sul decisum.

  • art. 240 cod. pen.

    Regola la restituzione e la confisca dei beni. La Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione sulla pertinenzialità dei dispositivi sequestrati rispetto ai reati contestati, annullando la confisca e rinviando per nuovo giudizio.

  • art. 79, n. 2; art. 35; art. 37; art. 77; art. 133 cod. pen.

    Riguardano le sanzioni accessorie e i criteri di determinazione delle pene. La Corte d'appello ha motivato la conferma della sospensione dall'esercizio della professione nella misura massima richiamando la gravità dei fatti e i criteri dell'art. 133; la Cassazione ha ritenuto la motivazione sufficiente alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite.

  • art. 609-nonies cod. pen.

    Prevede pene accessorie in relazione ai delitti sessuali. È stato richiamato nel quadro motivazionale sulla sospensione dall'esercizio della professione e sull'interdizione dai pubblici uffici; la Cassazione ha valutato congrua la motivazione che giustificava la misura adottata.

Massime di principio

  • La confisca o la mancata restituzione di beni sequestrati richiede una motivazione specifica che dimostri il nesso di pertinenzialità tra i beni e i reati: in assenza di tale nesso la misura va annullata e rimandata per nuova valutazione.
  • Le censure sull'inutilizzabilità di atti acquisiti tardivamente sono inammissibili se generiche: il ricorrente deve indicare e allegare i documenti impugnati e spiegare la loro incidenza sul giudizio di responsabilità.
  • La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto riservata ai giudici di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo contraddizioni manifeste o illogicità gravi nella motivazione.
  • Per il riconoscimento della circostanza attenuante di minore gravità (art. 609-bis, 3° c.) è necessaria una valutazione complessiva che consideri mezzi, modalità, grado di costrizione e condizioni della vittima; la mera circostanza dell'abuso del ruolo professionale può escluderne l'applicabilità.
  • La determinazione della durata delle pene accessorie per le quali la legge prevede limiti minimo e massimo va motivata concretamente sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p.; non è obbligatoria una proporzionalità diretta con la pena principale.

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