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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19531/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un furto in appartamento commesso senza effrazione, in cui l'imputata, collaboratrice domestica della famiglia proprietaria, era accusata di avere messo a disposizione dei correi una copia delle chiavi dell'abitazione. La Corte di appello, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione per carenza motivazionale, aveva ricostruito in modo più puntuale la sequenza temporale dei fatti, ritenendo inattendibile la tesi della restituzione delle chiavi alla imputata nel breve incontro delle ore 15:18 e individuando invece, sulla base di tabulati telefonici, dichiarazioni della persona offesa e ulteriori indizi, il momento della consegna delle chiavi dopo il furto e comunque prima del successivo accesso all'appartamento. Il ricorso per cassazione contesta un unico profilo: vizio di motivazione sulla prova della consegna delle chiavi da parte dell'imputata, sostenendo che la ricostruzione adottata in appello sarebbe contraddittoria e illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero manifestamente infondate e, comunque, riproduttive di doglianze già esaminate dalla Corte di appello in sede di rinvio con motivazione non illogica né contraddittoria. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la valutazione di responsabilità per il furto aggravato. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza impugnata abbia già esaminato le stesse doglianze con argomentazione coerente, non manifestamente illogica e non contraddittoria.
  • In sede di ricorso per cassazione non è sufficiente proporre una diversa lettura degli indizi o una ricostruzione alternativa dei fatti se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente sostenibile.
  • Nel giudizio di rinvio, la motivazione conforme al dictum rescindente può fondarsi su una valutazione complessiva degli elementi istruttori, inclusi dati temporali, tabulati telefonici, dichiarazioni della persona offesa e ulteriori indizi convergenti.
  • La conferma della responsabilità per furto aggravato può derivare da un complesso di indizi che dimostrino la messa a disposizione di chiavi compatibili con l'accesso all'abitazione, soprattutto quando il fatto sia avvenuto senza effrazione e la ricostruzione difensiva risulti implausibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esoneri, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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