Sentenza n. 9217/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa tutela cautelare - della Determinazione Dirigenziale n. 634/2026 del 10.03.2026, prot. CA/41925 del 10/03/2026 avente ad oggetto: “diniego all’accoglimento dell’istanza di rilascio di nuova occupazione di suolo pubblico permanente prot. CA/2025/95448, a servizio del locale ubicato in Via Augusto Riboty nn. 20/C-D-E, a nome di Riboty Venti S.r.l.”; - della nota prot. CA/159528 recante comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis legge n. 241/1990; - della nota prot. VR/43648 del 28.07.2025 recante il parere contrario della Polizia Locale di Roma Capitale, U.O. I Gruppo Prati; - occorrendo, della nota prot. CA/182702 del 12.09.2025; - della nota prot. CA/207577 del 21.10.2025 recante ulteriore preavviso di diniego; - della nota prot. VR/56374 del 8.10.2025 della Polizia Locale; - della nota prot. CA/41985 del 10.3.2026; - della nota prot. CA/46942 del 17.03.2026; - del riscontro all’istanza di accesso del 21.01.2026; - della nota del 20.3.2026 CA/2026/49891; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto. nonché per l’accertamento - dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla istanza di rilascio di nuova occupazione di suolo pubblico permanente prot. CA/2025/95448, a servizio del locale ubicato in Via Augusto Riboty nn. 20/C-D-E, a nome di Riboty Venti S.r.l., e della conseguente inefficacia della Determinazione Dirigenziale n. 634/2026 del 10.03.2026, prot. CA/41925. Con ogni ulteriore pronuncia utile per l’effetto conformativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio di una nuova concessione permanente di occupazione di suolo pubblico, fondato principalmente sui pareri contrari della Polizia Locale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente concessione)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale e gli atti presupposti, deducendo, in primo luogo, la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di concessione, poiché il provvedimento era stato adottato oltre il termine di 90 giorni previsto dall’art. 7, comma 2, della Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 118/2025. In secondo luogo, ha dedotto la violazione della disciplina regolamentare sulle occupazioni di suolo pubblico, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti e la contraddittorietà dell’azione amministrativa. In particolare, la Polizia Locale aveva ritenuto che il marciapiede fosse largo 3,75 metri e che, pertanto, l’occupazione dovesse essere collocata esclusivamente sul marciapiede, senza considerare la presenza di un’alberatura e del relativo invaso idrico, che secondo la società riducevano lo spazio effettivamente fruibile a 2,75 metri. Tale circostanza era stata rappresentata nelle osservazioni al preavviso di diniego, ma non era stata esaminata dall’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il primo motivo, ritenendo manifestamente infondata la tesi del silenzio-assenso. L’art. 7, comma 2, della DAC n. 118/2025 stabilisce il termine di conclusione del procedimento, ma non prevede che il suo inutile decorso determini la formazione del titolo né contempla una sanzione per il ritardo; il termine è quindi ordinatorio. L’occupazione di suolo pubblico costituisce una concessione amministrativa, avente natura costitutiva, che attribuisce al privato l’uso particolare di un bene pubblico previo esercizio di una valutazione discrezionale sugli interessi pubblici coinvolti. Il secondo motivo è stato invece accolto. Il diniego si fondava sui pareri della Polizia Locale, i quali avevano considerato soltanto la misura astratta del marciapiede, pari a 3,75 metri, omettendo di valutare l’incidenza concreta dell’alberatura e dell’invaso idrico sulla superficie effettivamente occupabile. L’amministrazione non aveva esaminato tale specifica censura neppure dopo le osservazioni della società e dopo i pareri favorevoli della Sovrintendenza e del Dipartimento Tutela Ambientale, che richiamavano la necessità di rispettare le distanze dall’alberatura. Ne è derivato un difetto di istruttoria e di motivazione. Il diniego è stato annullato, con obbligo per Roma Capitale di rivalutare l’istanza verificando la lunghezza effettiva e concretamente fruibile del marciapiede, tenuto conto dell’alberatura. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, Delibera Assemblea Capitolina n. 118/2025
Il procedimento è concluso in 60 (sessanta) giorni, ovvero in 90 (novanta) giorni per le occupazioni ricadenti nella Città Storica, incluso Sito UNESCO a decorrere dalla data di ricezione della domanda e, ove questa sia incompleta, dal perfezionamento della stessa
Il termine di conclusione del procedimento è ordinatorio, poiché la disposizione non prevede né una sanzione per la sua scadenza né la formazione del titolo per silentium.
art. 8 Delibera Assemblea Capitolina n. 118/2025
Prevede l’acquisizione di pareri preventivi obbligatori, tra cui quelli della Polizia Locale, della Sovrintendenza Capitolina e del Dipartimento Tutela Ambientale, nell’ambito del procedimento concessorio.
art. 9, commi 4, lettera b, e 5, Delibera Assemblea Capitolina n. 118/2025
La disciplina sulla collocazione dell’occupazione impone di valutare concretamente la superficie effettivamente disponibile del marciapiede e le condizioni fattuali che consentono o impediscono l’occupazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e la presentazione di osservazioni da parte dell’interessato; nel caso concreto, le osservazioni sulla presenza dell’alberatura non sono state adeguatamente esaminate.
art. 20, comma 3, d.lgs. 285/1992
È richiamata per la possibilità di derogare ai limiti ordinari quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada; tale profilo avrebbe dovuto essere valutato dall’amministrazione.
Regolamento Capitolino del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano, Allegato 15, approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 17 del 12 marzo 2021
Impone di lasciare uno spazio libero di due metri di raggio attorno alle alberature, elemento rilevante per determinare la superficie concretamente occupabile.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Il termine previsto da un regolamento comunale per la conclusione del procedimento di rilascio di una concessione di occupazione di suolo pubblico non produce silenzio-assenso quando la disciplina non preveda espressamente tale effetto né stabilisca una sanzione per la sua scadenza.
- L’occupazione di suolo pubblico è una concessione amministrativa di natura costitutiva: attribuisce al privato l’uso particolare di un bene pubblico e richiede un provvedimento espresso, adottato previa valutazione discrezionale degli interessi pubblici coinvolti.
- Nel valutare se un’occupazione possa essere collocata sul marciapiede o debba essere esclusa dalla carreggiata, l’amministrazione deve considerare la superficie effettivamente fruibile, tenendo conto degli ostacoli e delle caratteristiche materiali del luogo, comprese alberature e relativi invasi, e non soltanto la misura astratta del marciapiede.
- Quando l’interessato, nelle osservazioni al preavviso di diniego, evidenzia circostanze fattuali potenzialmente decisive per l’esito del procedimento, l’amministrazione deve esaminarle espressamente; la loro omissione integra difetto di istruttoria e di motivazione.
- L’annullamento del diniego per difetto di istruttoria non comporta automaticamente il diritto alla concessione, ma impone all’amministrazione di rinnovare la valutazione sulla base dell’effettiva situazione dei luoghi e dei pertinenti interessi pubblici.
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