Cassazione Penale, Sentenza n. 37246/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) violazione di legge (artt. 157 e 159 c.p.) sul computo della prescrizione e sulla sospensione del termine in conseguenza del rinvio chiesto dal difensore per concomitante impegno professionale; il ricorrente sostiene che il rinvio fosse dovuto a legittimo impedimento e che la prescrizione fosse quindi maturata prima dell'appello; 2) vizio di motivazione sulla responsabilità penale, con critica alla valutazione delle prove (riprese video e dichiarazione del teste Peretti) e al travisamento delle stesse; 3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio per non aver escluso l'aggravante del "mezzo fraudolento" dopo l'assoluzione dei coimputati che avrebbero posto in essere il diversivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato (furto pluriaggravato ex artt. 624 e 625, comma 2, c.p.) è estinto per prescrizione. La Corte ha ritenuto che, considerata la durata massima della prescrizione (anni 12 e mesi 6) e i periodi di sospensione derivanti dal rinvio, la prescrizione si è comunque perfezionata in via definitiva. La Corte ha inoltre rilevato che la non manifesta infondatezza del primo motivo e la fondatezza del terzo avevano reso ammissibile il controllo, contribuendo alla decisione sulla estinzione; tuttavia, una volta dichiarata l'estinzione per prescrizione, il giudizio si è concluso con annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. (furto)
Norma sostanziale che definisce il reato di furto, utilizzata per identificare il titolo di reato oggetto del procedimento.
art. 625, comma 2 cod. pen. (aggravanti del furto)
Indica le circostanze aggravanti (tra cui l'abuso di prestazione d'opera, violenza sulle cose, mezzo fraudolento) che hanno inciso sulla qualificazione e sul trattamento penale del fatto.
art. 61 nn. 7 e 11 cod. pen. (circostanze aggravanti)
Riferimento alle aggravanti contestate; la decisione ha valutato la rilevanza di tali circostanze alla luce delle assoluzioni dei coimputati.
art. 157 cod. pen. (calcolo della prescrizione)
Usata dalla Corte per determinare il termine massimo di prescrizione applicabile al reato e per il computo temporale complessivo.
art. 159 cod. pen. (sospensione della prescrizione)
Richiamato per valutare i periodi di sospensione della prescrizione (ad esempio in relazione a rinvii di udienza richiesti dalle parti) e il loro impatto sul termine estintivo.
art. 161 cod. pen.
Richiamato insieme ad art.157 per il calcolo definitivo del termine di prescrizione in relazione alla data di consumazione del reato.
art. 420-ter cod. proc. pen.
Citato in relazione alle disposizione processuali che incidono sulla sospensione dei termini; nella motivazione è stato considerato tra le norme rilevanti per valutare la sospensione derivante dal rinvio richiesto dal difensore.
art. 102 cod. proc. pen.
Riferimento alle possibilità di sostituzione del difensore; rilevante nella valutazione se l'impedimento del difensore giustificasse il rinvio senza incidere sulla prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma richiamata circa l'obbligo di dichiarare una causa di proscioglimento più favorevole; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di Cassazione quando interviene la prescrizione.
Massime di principio
- Nel calcolo della prescrizione bisogna considerare il termine ordinario applicabile al titolo di reato e sommare o sottrarre eventuali periodi di sospensione previsti dalla legge: i rinvii d'udienza richiesti dall'imputato possono produrre sospensione salvo che il legittimo impedimento sia documentalmente provato o qualificato in modo diverso dalla mera richiesta.
- Il difensore che chiede un rinvio per legittimo impedimento dovrebbe documentare tempestivamente e in modo specifico le ragioni dell'impedimento, l'assenza di codifensore o di sostituto e l'essenzialità della sua presenza, per evitare contestazioni sul carattere non sospensivo del rinvio ai fini della prescrizione.
- L'assoluzione di coimputati per la condotta presumibilmente alla base di un'aggravante (es. "mezzo fraudolento") può rendere necessario riconsiderare la sussistenza di quell'aggravante e, conseguentemente, il trattamento sanzionatorio: la mancata esclusione dell'aggravante dopo l'assoluzione può essere motivo di censura.
- Una volta dichiarata la estinzione del reato per prescrizione, la Corte di Cassazione ha limiti nel sindacare integralmente la motivazione della sentenza impugnata; il controllo sul proscioglimento più favorevole opera nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione dal testo impugnato.
- In casi simili, è opportuno tenere una documentazione chiara di tutte le istanze processuali e delle decisioni del giudice sul loro accoglimento, perché queste incidono direttamente sul computo dei termini prescrizionali e sulle possibilità di impugnazione.
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