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Sentenza

Sentenza n. 856/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 3374/2019 pronunciato dal Tribunale di Bologna in data 10 giugno 2019 nel procedimento R.G. n. 7525/2019, notificato in data 3 luglio 2019, mai opposto e munito di formula esecutiva in data 31 luglio 2020 in forza del decreto di esecutorietà cron. n. 395/2020 del 31 dicembre 2019.

Giustizia amministrativa202501601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna, divenuto esecutivo, relativo al pagamento del corrispettivo e degli accessori dovuti per il servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ha promosso il giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Bologna aveva condannato in solido il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Bologna al pagamento di euro 340.276,04, degli interessi previsti dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002, dell'importo forfettario di euro 40 previsto dall'art. 6 del medesimo decreto legislativo, delle spese di autentica, delle spese della procedura monitoria e delle ulteriori spese successive al decreto. Il decreto, notificato e mai opposto, era divenuto esecutivo. A fronte di pagamenti solo parziali, la ricorrente deduceva il residuo inadempimento, inizialmente quantificato in euro 101.426,02 per interessi commerciali ed euro 35,86 per spese di autentica e notifica. Nel corso del giudizio l'Amministrazione documentava il pagamento di euro 94.697,38 per interessi e di euro 35,86 per spese; la ricorrente dichiarava poi l'avvenuto pagamento complessivo di euro 94.733,24, insistendo per l'esecuzione integrale del titolo e indicando un'ulteriore differenza di euro 6.728,64. L'Amministrazione non aveva contestato la quantificazione degli interessi effettuata dalla ricorrente sulla base della disciplina del d.lgs. 231/2002 e del decreto ingiuntivo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il decreto ingiuntivo era divenuto esecutivo per mancata opposizione e che permaneva un'inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle somme dovute. Il pagamento parziale intervenuto durante il giudizio non ha integralmente soddisfatto la pretesa, sicché il ricorso è stato accolto in parte. Il Collegio ha ordinato al Ministero dell'Interno e alla Prefettura di Bologna di dare esecuzione alle statuizioni del decreto ingiuntivo, detratto quanto già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, dovrà intervenire entro i successivi sessanta giorni il commissario ad acta, nominato sin d'ora nel Capo Dipartimento competente o suo delegato. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato e previsione del compenso del commissario ad acta, se dovuto, quantificato forfettariamente in euro 1.000,00.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato alle amministrazioni di eseguire il decreto ingiuntivo e ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 214-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Individua il quadro normativo del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca, cui si riferiva il credito riconosciuto dal decreto ingiuntivo.

  • artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002

    Prevedono gli interessi moratori applicati al credito commerciale e richiamati dal decreto ingiuntivo; la quantificazione non contestata dall'Amministrazione è stata posta a fondamento dell'ordine di esecuzione.

  • art. 6 d.lgs. 231/2002

    Prevede l'importo forfettario di euro 40 per i costi di recupero, riconosciuto nel decreto ingiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione debitrice l'integrale esecuzione delle statuizioni contenute nel titolo, detraendo le somme già corrisposte.
  • Il pagamento parziale intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza non determina il venir meno dell'interesse alla decisione quando residui una differenza a credito; in tal caso il ricorso può essere accolto limitatamente all'inadempimento ancora sussistente.
  • Quando la parte creditrice produce un calcolo specifico degli interessi dovuti in base al titolo esecutivo e alla disciplina applicabile e l'amministrazione non lo contesta, tale quantificazione può essere posta a fondamento dell'ordine di esecuzione.
  • In presenza di ulteriore inadempimento dell'amministrazione all'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza della parte e fissando un termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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