Cassazione Penale, Sentenza n. 24465/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore ha impugnato la sentenza di appello che aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione mediante una sentenza predibattimentale, denunciando violazione del diritto di difesa perché la mancata instaurazione del contraddittorio dibattimentale ha impedito all'imputato la possibilità di ottenere un proscioglimento con formula piena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio. La decisione si fonda sul rilievo che, pur essendo pacifico che la sentenza predibattimentale in appello non sia consentita secondo la giurisprudenza di legittimità, la Corte Costituzionale (sent. n. 111/2022) ha dichiarato incostituzionale l'interpretazione che impediva all'imputato di proporre ricorso per cassazione per carenza di interesse quando la sentenza di appello, senza contraddittorio, dichiarava la prescrizione; ciò legittima il sindacato di legittimità e impone il rinvio per nuovo giudizio con pieno contraddittorio.
Norme richiamate
art. 469 cod. proc. pen.
Riferito dalla giurisprudenza come norma sulla sentenza di proscioglimento predibattimentale in sede di primo grado; le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice di secondo grado non può pronunciarsi con sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi di questa norma.
artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen.
Secondo la Corte, il combinato disposto di queste norme non rinvia alla disciplina della sentenza predibattimentale, per cui non è possibile estendere tale disciplina al giudizio di appello.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
L'obbligo per il giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone l'esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio; pertanto non è base per ammettere la sentenza predibattimentale in appello.
Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017 (Iannelli, Rv. 269809)
Le Sezioni Unite avevano stabilito che la sentenza predibattimentale in appello è nulla e insanabile ma, in presenza di causa estintiva (es. prescrizione), la nullità non dava interesse all'imputato a impugnare poiché il nuovo giudice non avrebbe potuto che dichiarare la prescrizione.
Corte Costituzionale, sent. n. 111 del 2022
Ha ritenuto incostituzionale l'interpretazione dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. che rendeva inammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato per carenza di interesse contro una sentenza di appello che, predibattimentalmente e senza contraddittorio, avesse dichiarato la prescrizione; tale interpretazione era in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Nella misura in cui era interpretato come impediente l'impugnazione per mancato interesse dell'imputato contro sentenze di appello predibattimentali dichiaranti prescrizione, è stato giudicato incostituzionale dalla Corte Costituzionale.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiamato per la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; menzionato nel procedimento di cassazione ma non inciso sul decisum di merito.
art. 24 e art. 111 Cost.
Richiamati dalla Corte Costituzionale come principi violati dall'interpretazione che impediva l'accesso alla cassazione: diritto alla difesa e diritto a un giusto processo/effettività della tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- Una sentenza "predibattimentale" che in sede di appello dichiara la prescrizione senza aver instaurato il contraddittorio dibattimentale è illegittima: l'imputato ha interesse a proporre ricorso per cassazione dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 111/2022.
- La mancata instaurazione del contraddittorio può ledere il diritto di difesa e impedire all'imputato di chiedere un proscioglimento pieno; perciò la Corte suprema annullerà e rinvierà se del caso, ordinando un nuovo giudizio con pieno contraddittorio.
- Anche se in concreto, al nuovo giudizio, il giudice di appello potrà comunque riconoscere l'estinzione del reato (es. prescrizione), tale accertamento deve avvenire dopo un effettivo contraddittorio; non è corretto dichiarare automaticamente l'insussistenza dell'interesse dell'imputato a impugnare.
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, non può più giustificarsi l'inammissibilità del ricorso per cassazione per "mancanza di interesse" quando la sentenza di appello predibattimentale abbia deciso la prescrizione senza contraddittorio: il rimedio di legittimità è quindi accessibile.
- In casi simili il difensore dovrebbe chiedere espressamente il riesame con instaurazione del contraddittorio e valutare la proposizione del ricorso per cassazione qualora sia stata emessa sentenza predibattimentale in appello.
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