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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-618/24

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 marzo 2026. — XK e a. contro SM. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articoli 1, 3 e 4 – Ambito di applicazione – Nozione di “successione” – Legato ex lege conferito per l’assistenza fornita al defunto quando quest’ultimo era in vita – Competenza generale di un organo giurisdizionale di uno Stato membro a decidere sull’intera successione. — Causa C-618/24

Giurisprudenza europea62024CJ0618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il regolamento sulle successioni si applica anche a un legato ex lege previsto dal diritto austriaco a favore di chi abbia assistito il defunto, quando tale diritto matura solo dopo la morte e si collega strettamente alla successione. La misura non va qualificata come mera obbligazione contrattuale o da arricchimento senza causa, perché il suo scopo principale e i suoi effetti sono successori. Ne deriva la competenza generale del giudice dello Stato di ultima residenza abituale del de cuius ex articolo 4 del regolamento n. 650/2012.

Rinvio pregiudiziale sul punto se un legato ex lege a favore di chi ha assistito il defunto rientri nella nozione di "successione" ai fini della competenza ex regolamento (UE) n. 650/2012.

La questione giuridica

Se l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che costituisce una "questione di successione" un diritto a un legato remuneratorio previsto dall’articolo 677 dell’ABGB, ossia un legato ex lege attribuito, dopo il decesso, a persone vicine al defunto per l’assistenza prestata in vita.

Principio di diritto

Rientra nella nozione di "successione" ai fini dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 un legato ex lege che nasce solo al decesso del causante, è attribuito a persone vicine al defunto per l’assistenza prestata in vita, non deriva da una disposizione inter vivos e si inserisce strutturalmente nella disciplina successoria; di conseguenza, il giudice dello Stato membro della residenza abituale del defunto al momento della morte è competente a decidere sull’intera successione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 1 del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 21 del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 22 del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 23 del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 677 dell’ABGB
  • Articolo 678 dell’ABGB

Legato ex lege per assistenza al defunto e competenza successoria nel regolamento n. 650/2012

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Austria) in materia di successioni transfrontaliere. La Corte interpreta l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012 per stabilire se un legato remuneratorio previsto dal diritto austriaco per l’assistenza prestata al de cuius integri una "successione" ai fini della competenza internazionale.

Fatti e procedimento principale

La controversia oppone XK, TR e VQ, residenti in Germania, a SM, residente in Austria, nel quadro della successione di una donna deceduta nel 2021 e residente abitualmente in Austria al momento della morte. SM, ex compagno della defunta, aveva prestato assistenza nei tre anni precedenti il decesso e chiede EUR 57 200 sulla base dell’articolo 677 ABGB, che riconosce un legato ex lege a favore di determinate persone vicine al defunto quando non abbiano ricevuto una liberalità o un compenso.

I giudici austriaci di merito si sono divisi: il Landesgericht Salzburg ha escluso la competenza internazionale ritenendo che si trattasse di un credito di diritto delle obbligazioni; l’Oberlandesgericht Linz ha invece ritenuto applicabile il regolamento n. 650/2012, valorizzando la natura successoria della misura. Il giudice di legittimità ha quindi chiesto alla Corte se la domanda di SM costituisca una questione di successione rientrante nell’articolo 4 del regolamento.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 1 del regolamento n. 650/2012, che ne delimita l’ambito alle successioni a causa di morte, con esclusione, tra l’altro, dei diritti e beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione e delle obbligazioni alimentari diverse da quelle mortis causa.

È centrale l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), che definisce la "successione" come la successione a causa di morte comprensiva di qualsiasi trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, sia per disposizione testamentaria sia per successione legittima. L’articolo 4 attribuisce la competenza generale agli organi giurisdizionali dello Stato membro della residenza abituale del defunto al momento della morte, per decidere sull’intera successione. Vengono inoltre richiamati gli articoli 21, 22 e 23, che confermano la logica dell’unità della successione.

Sul piano nazionale, sono citati gli articoli 677 e 678 ABGB, che disciplinano il legato ex lege per l’assistenza prestata e le sue modalità di determinazione e revoca.

Ragionamento della Corte

La Corte precisa preliminarmente che la questione va letta non solo alla luce dell’articolo 4, ma anche degli articoli 1 e 3 del regolamento, poiché occorre verificare se la misura ricada nell’ambito di applicazione materiale del regolamento.

Sul significato della nozione di "successione", la Corte osserva che il testo dell’articolo 3 è ampio: esso comprende "qualsiasi modalità di trasferimento" a causa di morte. Richiama inoltre la giurisprudenza precedente, secondo cui l’ambito del regolamento va interpretato in senso estensivo e le esclusioni vanno interpretate restrittivamente. Il fatto che il diritto nazionale qualifichi la misura come legato non è decisivo da solo, ma rileva il suo collegamento sostanziale con il decesso e con la disciplina successoria.

La Corte sottolinea che la misura austriaca:

  • nasce solo dopo il decesso della persona la cui successione è aperta;
  • opera indipendentemente da disposizioni testamentarie;
  • si aggiunge alla quota di legittima;
  • può essere esclusa solo per causa di diseredazione;
  • beneficia solo persone vicine al defunto.

Pur riconoscendo che la misura ha una finalità compensativa e una certa analogia con un credito obbligatorio, la Corte ritiene che il suo scopo principale riguardi i diritti successori di chi ha prestato assistenza. Essa non rientra in alcuna delle esclusioni espressamente previste dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento.

In termini sistematici, la soluzione è coerente con l’obiettivo del regolamento di evitare la frammentazione della successione e di assicurare il trattamento unitario dell’intera massa ereditaria, nonché con il principio di reciproco riconoscimento delle decisioni in materia successoria.

Decisione della Corte

La Corte dichiara che l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012, letto in combinato disposto con l’articolo 1 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di "successione" un legato ex lege attribuito, dopo il decesso, a persone vicine al defunto per l’assistenza prestata in vita, quando esse non abbiano ricevuto liberalità o compenso e il legato sia dovuto in aggiunta alla quota di legittima, salvo diseredazione.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori, la pronuncia conferma che la qualificazione interna di una prestazione come credito o come legato non è decisiva se la misura è strutturalmente connessa alla successione e produce effetti solo mortis causa. In presenza di un nesso successorio sufficientemente stretto, la competenza spetta al giudice della residenza abituale del de cuius, con applicazione uniforme del regolamento n. 650/2012.

Come è indicizzato

Materiesuccessioni internazionalicompetenza giurisdizionale civilelegati e diritti successoridiritto civile austriaco

Testo integrale

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