Cassazione Penale, Sentenza n. 41371/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso proposto contro la sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva disposto la consegna all'autorità giudiziaria tedesca di Marco Noto in esecuzione di un mandato di arresto europeo processuale (Amtsgericht Landshut, 18/07/2023) per il reato di truffa del 19/05/2023 ai danni di una società di autonoleggio. Il difensore ha dedotto due motivi: (1) violazione dell'art. 13, comma 2, cod. pen., per mancato accertamento della procedibilità a querela del delitto contestato e per l'assenza negli atti trasmessi della querela della persona offesa; (2) la consegna all'estero pregiudicherebbe l'esercizio del diritto di difesa del Noto, essendo pendenti in Italia altri procedimenti penali (per resistenza a pubblico ufficiale) e civili, sicché la Corte avrebbe dovuto rifiutare o comunque bilanciare tale diritto con l'ordine di consegna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: la sentenza impugnata era stata depositata l'11/09/2023, mentre il ricorso telematico è stato presentato il 18/09/2023 oltre il termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 22, comma 2, della legge n. 69/2005. Per tale motivo i motivi sostanziali non sono stati esaminati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, con riferimento alle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma citata come riferimento per il motivo di impugnazione: consente la censura per inosservanza di norme di diritto. Nel testo è richiamata quale rubrica del primo motivo di doglianza, ma la Cassazione non è entrata nel merito per inammissibilità procedurale.
art. 13, secondo comma, cod. pen.
Il difensore ha invocato tale norma sostenendo che il reato di truffa fosse procedibile a querela e che mancasse la querela negli atti trasmessi; dalla decisione di inammissibilità non emerge un accertamento sostanziale della Corte sulla questione, perciò la norma non è stata definitivamente interpretata nel merito.
art. 22, secondo comma, legge n. 69 del 2005
«contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza»
La Corte ha applicato questa disposizione in modo rigoroso: il termine di cinque giorni è perentorio e la presentazione del ricorso oltre il termine comporta l'inammissibilità.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento; la Cassazione l'ha invocata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata dalla Corte per giustificare l'applicazione di una sanzione pecuniaria 'in via equitativa' (somma di euro 3.000) nonostante non risultasse dolo o colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- I termini per impugnare sentenze che dispongono misure di consegna o estradizione sono perentori: il mancato rispetto del termine breve previsto dalla legge specifica (qui art. 22, legge n. 69/2005) comporta inammissibilità del ricorso senza esame del merito.
- Se un motivo di impugnazione riguarda documenti fondamentali (es. querela della persona offesa per reati procedibili a querela), la parte deve sollevare l'eccezione tempestivamente; se il ricorso è inammissibile per ragioni formali, il giudice di legittimità di norma non entra nel merito della questione sostanziale.
- La mera esistenza di procedimenti penali o civili pendenti in Italia non determina automaticamente il rifiuto della consegna o estradizione: occorre dimostrare un concreto e concreto pregiudizio del diritto di difesa, e la valutazione spetta al giudice che decide sulla consegna.
- Le pronunce di inammissibilità possono comportare condanne alle spese processuali e, nei casi previsti e nei limiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale, anche il pagamento di somme equitative alla cassa delle ammende, anche in assenza di mala fede palese.
- Per contestare vizi procedurali dell'atto di consegna o dell'istruttoria europea (es. assenza di atti essenziali), è fondamentale provare tempestivamente l'effettiva mancanza documentale e chiedere l'integrazione o la sospensione della consegna prima che decada il termine per impugnare.
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