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Sentenza

Sentenza n. 219/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento 1) della nota prot. n. 336 del 4 gennaio 2017, comunicata il successivo giorno 13, con la quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio prot. n. 7325, fasc. n. 105, del 31 marzo 2004, relativa all’avvenuta “realizzazione di un fabbricato per civile abitazione”; 2) della nota prot. n. 337 del 4 gennaio 2017, comunicata il successivo giorno 13, con la quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio prot. n. 7326, fasc. n. 106, del 31 marzo 2004, relativa al “cambio di destinazione d’uso di parte del rustico ONC, da annessi agricoli a vani abitativi”; 3) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, incluse le note prot. nn. 28624 e 28628 del 9 novembre 2015.

Giustizia amministrativa201700237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Dinieghi di due istanze di condono edilizio relative alla realizzazione di un fabbricato ad uso abitativo e al mutamento di destinazione d’uso da annessi agricoli a vani abitativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i dinieghi comunali deducendo, quanto al vincolo paesaggistico-ambientale e agli ulteriori vincoli presenti sull’area, che la valutazione di compatibilità paesaggistica spettasse alla Regione e non al Comune, che il vincolo non determinasse inedificabilità assoluta, che non fosse stato acquisito il parere previsto dalla legislazione regionale e che la propria istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica fosse ancora pendente, con conseguente prematurità dei dinieghi. Ha inoltre contestato l’affermazione del contrasto degli interventi con la disciplina urbanistica, ritenendola apodittica, non adeguatamente istruita e non previamente comunicata nel procedimento; con riferimento al mutamento di destinazione d’uso, ha sostenuto che le norme tecniche del piano regolatore non individuassero i cambi d’uso ammissibili per zona e che l’unico limite fosse il rispetto degli standard urbanistici. Infine, ha dedotto la formazione del silenzio-assenso sulle domande di condono per decorso del termine e pagamento dell’oblazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha esaminato prioritariamente la censura sul silenzio-assenso, escludendone la formazione: il mero decorso del termine e il pagamento dell’oblazione non sono sufficienti, occorrendo la prova della sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi della sanatoria, tra cui la completezza e fedeltà della domanda, il pagamento integrale, l’ultimazione dell’opera nei termini e l’assenza di contrasto con i vincoli di inedificabilità. Inoltre, in area vincolata, la formazione del silenzio-assenso presuppone l’acquisizione di un parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; nel caso concreto tale accertamento di compatibilità paesaggistica era stato richiesto ma non ancora ottenuto. Quanto agli altri motivi, il Collegio ha rilevato che gli abusi erano classificati nelle tipologie 1 e 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, consistenti nella realizzazione di un fabbricato abitativo e nel mutamento di destinazione d’uso. Per tali abusi maggiori, realizzati su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, ambientali o ricadenti in zone di protezione speciale, la sanatoria è preclusa a prescindere dal carattere assoluto o relativo dell’inedificabilità e anche a prescindere dalla conformità urbanistica dell’intervento. La disciplina regionale laziale è stata ritenuta ancora più restrittiva, estendendo la preclusione anche alle opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo. La presenza dei vincoli costituiva quindi ragione autonomamente sufficiente per il diniego, rendendo irrilevanti le contestazioni sul contrasto urbanistico e sul mutamento di destinazione d’uso. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 31 d.l. 269/2003, conv. in l. 326/2003

    Costituisce la base normativa delle domande di condono edilizio relative agli interventi abusivi oggetto del giudizio.

  • art. 32, commi 26 e 27, d.l. 269/2003, conv. in l. 326/2003

    “non sono comunque suscettibili di sanatoria” le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli (...) in assenza o difformità del titolo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

    Preclude il condono per opere abusive realizzate in aree vincolate; per gli abusi maggiori di tipologia 1, 2 e 3 la preclusione opera anche se il vincolo comporta soltanto inedificabilità relativa e anche in presenza di conformità urbanistica.

  • art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. Lazio 12/2004

    “non sono comunque suscettibili di sanatoria” le opere realizzate (...) su immobili soggetti a vincoli (...) a tutela (...) delle zone a protezione speciale (...) non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti.

    Introduce una disciplina regionale più restrittiva, applicabile anche alle opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo, e impedisce la sanatoria degli interventi ricadenti nelle fattispecie previste.

  • art. 32, comma 37, d.l. 269/2003, conv. in l. 326/2003

    Il silenzio-assenso sul condono non si forma automaticamente per decorso del termine e pagamento dell’oblazione, ma richiede la ricorrenza di tutti i presupposti legali della sanatoria.

  • art. 35, comma 18, l. 47/1985

    “postula indefettibilmente la previa acquisizione del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sulla compatibilità ambientale della costruzione senza titolo”.

    In presenza di vincolo paesaggistico, la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria è preclusa se non è stato previamente acquisito il parere favorevole dell’autorità competente.

  • art. 33 l. 47/1985

    Richiamato quale disciplina dei vincoli di inedificabilità ostativi alla sanatoria.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Fondamento della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanze di condono, alla quale il ricorrente non ha fatto seguire osservazioni.

  • art. 1, comma 39, l. 308/2004

    Base normativa dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dal ricorrente, rimasta non definita.

Massime di principio

  • Il silenzio-assenso previsto per il condono edilizio non si forma per il solo decorso del termine procedimentale e per il pagamento dell’oblazione, ma presuppone la dimostrazione della sussistenza di tutti i requisiti legali, inclusa la completezza e fedeltà della domanda, l’ultimazione dell’opera nei termini e l’assenza di vincoli ostativi alla sanatoria.
  • In presenza di un vincolo paesaggistico, la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono presuppone la previa acquisizione di un parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; la mera pendenza dell’istanza di compatibilità paesaggistica impedisce la formazione dell’assenso tacito.
  • Ai sensi della disciplina sul terzo condono, gli abusi maggiori corrispondenti alle tipologie 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 non sono condonabili se realizzati su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici o ricadenti in parchi e aree protette, anche quando il vincolo determini soltanto un’inedificabilità relativa e anche se l’intervento sia urbanisticamente conforme.
  • La disciplina regionale del Lazio può prevedere condizioni più restrittive per il condono edilizio rispetto alla disciplina statale, precludendo la sanatoria anche per opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo, nei casi espressamente contemplati dalla legge regionale.
  • Quando la presenza del vincolo costituisce autonomo e sufficiente motivo ostativo al condono di un abuso maggiore, diventano irrilevanti le questioni concernenti la conformità dell’intervento alle norme urbanistiche o l’ammissibilità del mutamento di destinazione d’uso.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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