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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20716/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva respinto la richiesta di riconoscere la continuazione tra reati già giudicati con due diverse sentenze, concernenti ricettazione, detenzione di armi e altri reati, commessi in date lontane nel tempo (15/08/2019 e 02/12/2011). Il tribunale aveva escluso il medesimo disegno criminoso valorizzando la notevole distanza temporale tra i fatti e le diverse modalità esecutive, ritenendo piuttosto emergente una mera tendenza a delinquere. Nel ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i reati sarebbero omogenei e riconducibili a una programmazione unitaria, finalizzata alla detenzione di armi, e che la distanza temporale sarebbe spiegabile con circostanze contingenti, non incompatibili con la continuazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha affermato che l'ordinanza impugnata aveva correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, anche solo generica, dei vari reati, dalla mera abitualità o inclinazione a reiterare nel tempo condotte analoghe. Ha ritenuto logicamente corretto escludere l'unicità del disegno criminoso quando i reati siano commessi a distanza di molti anni, tanto da rendere non credibile che le condotte successive fossero state programmate sin dall'origine, e ha reputato immune da censure anche la motivazione, completa e non contraddittoria, fondata sulla lontananza temporale come indice della mancanza di un progetto unitario. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione richiede una programmazione unitaria, almeno nelle linee essenziali, dei diversi reati; non basta la mera reiterazione o tendenza a delinquere.

  • art. 606 c.p.p.

    Le doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione sono state ritenute manifestamente infondate perché la motivazione del giudice di merito era logica, completa e non contraddittoria.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, è dovuta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione presuppone l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, cioè di una programmazione unitaria, almeno generica, già presente al momento dei primi reati e riferibile anche alle condotte successive.
  • La mera omogeneità o analogia tra i reati non è sufficiente a integrare la continuazione se il dato temporale e le modalità esecutive depongono per una ripetizione occasionale delle condotte.
  • Un intervallo temporale molto ampio tra i reati può costituire un forte indice logico dell'assenza di un unico disegno criminoso e della presenza, invece, di una semplice propensione a delinquere.
  • La motivazione che nega la continuazione è immune da censure se dà conto in modo coerente della distanza temporale e delle diverse modalità esecutive, senza aporie o contraddizioni manifeste.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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