Cassazione Penale, Sentenza n. 26237/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto negativo di competenza territoriale relativo a ipotesi di reato ex art. 73 D.P.R. 9/10/1990, n. 309 (detenzione e trasporto di ingente quantitativo di stupefacenti) ascritte nei capi A), B) e C), avvince dalla continuazione. Il GIP di Reggio Emilia, dopo aver convalidato gli arresti (09/02/2024), ha dichiarato la propria incompetenza territoriale rispetto ai capi indicati e ha restituito gli atti al Pubblico ministero ritenendo competente il Tribunale di Modena; il GIP di Modena ha poi anch'esso declinato la competenza e ha sollevato il conflitto negativo alla Corte regolatrice. La contestazione riguarda, in particolare, la detenzione di ingente quantitativo di cocaina e hashish ritenuta avvenuta a Sassuolo e il trasporto verso Baiso. Il Procuratore generale ha chiesto che venga affermata la competenza del Tribunale di Reggio Emilia.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e, sul merito, ha affermato la competenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena. Ha ritenuto che il reato piu grave, come contestato in rubrica (art. 73 comma 1 combinato con art. 80 comma 2 T.U. stupefacenti per la detenzione di ingente quantitativo di cocaina), sia stato commesso in Sassuolo (circondario del Tribunale di Modena) e che, conformemente alle regole sulla connessione e sulla determinazione della competenza per territorio (art. 12 cod. proc. pen. e art. 16 cod. proc. pen.), la competenza debba essere fissata in base al luogo del reato piu grave. Ha inoltre ribadito che la determinazione della competenza deve attenersi al tenore della contestazione formulata dal Pubblico ministero, salvo errori macroscopici. Pertanto gli atti vanno trasmessi al GIP di Modena.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73 comma 1 e art. 80 comma 2
Art. 73 comma 1 configurato come il reato piu grave contestato (detenzione di ingente quantitativo di cocaina) e localizzato a Sassuolo; art. 80 comma 2 richiamato in rubrica come circostanza aggravante collegata alla maggiore gravità della fattispecie.
Codice di procedura penale, art. 12 comma 1 lett. b)
La nozione di continuazione richiede atti deliberativi e volitivi di tenore unitario; il vincolo della continuazione può spostare la competenza quando i fatti in continuità riguardano gli stessi imputati e risulta identico il disegno criminoso.
Codice di procedura penale, art. 16
Regole per la determinazione della competenza territoriale tra reati connessi: la competenza si fissa in base al luogo di commissione del reato piu grave e, in caso di pari gravità, del reato piu antico; per valutare "piu grave" si considera la pena detentiva nel massimo (e, in caso di parita', nel minimo edittale).
Giurisprudenza di legittimità (richiami: Sez.1, n.1858/1992 Becchimanzi; Sez.1, n.4960/1995 Passaro; Sez.1, n.31335/2018 Giugliano; Sez.6, n.2629/2021 Marvelli, ecc.)
Convalidata la regola che il conflitto negativo richiede il doppio rifiuto di provvedere da due giudici che si indichino reciprocamente competenti; affermata la regola che la competenza deve essere determinata sul tenore della contestazione del PM salvo errori macroscopici e forniti criteri interpretativi per la scelta del reato piu grave tra i connessi.
Massime di principio
- In presenza di reati connessi per continuazione, la competenza territoriale si determina guardando al luogo di commissione del reato piu grave come indicato nella imputazione; se il PM indica chiaramente il luogo del fatto piu grave, tale indicazione prevale salvo errori macroscopici.
- La continuazione richiede un disegno criminoso unitario e atti volitivi di tenore unitario; lo spostamento di competenza per connessione è possibile solo nei limiti in cui non pregiudichi il diritto dei coimputati al giudice naturale.
- Per confrontare la gravità dei reati connessi si considera la pena detentiva massima prevista dalla legge e, in caso di parità, si procede al confronto dei minimi edittali e delle pene pecuniarie secondo l'ordine stabilito dalla giurisprudenza.
- Se due giudici si rifiutano entrambi di esercitare la competenza indicandosi reciprocamente come competenti, si configura un conflitto negativo che deve essere risolto dalla Corte regolatrice.
- L'orientamento del Procuratore generale o delle parti non sostituisce l'applicazione delle regole codicistiche: la Corte decide sulla base delle norme di competenza e della contestazione formulata dal PM.
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