Cassazione Penale, Ordinanza n. 05593/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20 febbraio 2024. Dal testo emerge che i motivi attengono, da un lato, a un preteso errore di fatto in cui sarebbe incorsa la stessa imputata e, dall'altro, al trattamento sanzionatorio. La ricorrente ha inoltre dedotto per la prima volta in sede di legittimità la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva però che le doglianze sono generiche e sostanzialmente riproduttive di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito; inoltre, la questione relativa all'art. 131-bis c.p. non era stata prospettata in appello e dunque non è proponibile per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici e reiterativi rispetto a quelli già vagliati in appello e ha considerato nuova, quindi inammissibile, la doglianza sull'art. 131-bis c.p. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui l'inammissibilità comporta tale condanna quando non risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La questione relativa alla particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta in appello.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità presuppone che il ricorso non sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure generiche o meramente riproduttive di doglianze già dedotte e disattese in appello con motivazione adeguata.
- La deduzione per la prima volta in cassazione di una causa di non punibilità, come la particolare tenuità del fatto, è preclusa se la questione non è stata proposta nel grado di appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in linea generale, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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