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Sentenza

Sentenza del 27/11/2019 n. 30903 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le società hanno impugnato la sentenza della CTR Campania che aveva negato il rimborso dell’imposta di registro versata nel 2009 in misura proporzionale sui decreti giudiziari di trasferimento. Sostenevano che gli immobili, classificati catastalmente in categoria A/10 e quindi strumentali per natura, appartenevano a un soggetto passivo IVA e rientravano nel regime delle operazioni esenti IVA previsto dall’art. 10, comma 1, n. 8-ter, del D.P.R. n. 633/1972. In applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, ritenevano pertanto dovuta l’imposta di registro in misura fissa, anche se il trasferimento era avvenuto coattivamente tramite aggiudicazione e decreto del giudice dell’esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, accogliendo le domande originarie delle società contro il silenzio-rifiuto sulle istanze di rimborso. Ha stabilito che la natura coattiva del trasferimento non modifica il regime fiscale: la cessione giudiziale di immobili strumentali per natura appartenenti a un soggetto IVA, anche se esente IVA, è soggetta all’imposta di registro in misura fissa. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l’Agenzia delle entrate è stata condannata a rimborsare alle società le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.500 euro oltre accessori e spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8-ter

    Cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato strumentali per natura, normalmente esenti IVA, salvo le ipotesi di imponibilità obbligatoria o di opzione per l’imposizione.

    Gli immobili strumentali per natura, tra cui quelli classificati A/10, se ceduti da un soggetto passivo IVA, rientrano nel regime delle operazioni esenti IVA. L’esenzione, diversamente dalla non imponibilità, consente l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40

    Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

    Gli atti relativi a operazioni soggette a IVA, anche quando l’IVA non viene concretamente applicata perché l’operazione è esente, sono assoggettati in linea generale all’imposta di registro in misura fissa, salvo le specifiche esclusioni previste dalla norma.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 1, Tariffa, parte prima

    Applicazione dell’imposta di registro in misura fissa agli atti di trasferimento immobiliare soggetti al regime IVA.

    Nel caso esaminato, la disposizione costituisce la base per applicare l’imposta di registro in misura fissa ai decreti di trasferimento relativi agli immobili strumentali esenti IVA.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2

    Sono cessioni di beni soggette a IVA gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà, adottati nell’esercizio di impresa.

    La cessione può essere soggetta a IVA anche quando avviene coattivamente, tramite esecuzione forzata, purché il bene appartenga all’attività d’impresa e ricorrano gli altri presupposti dell’imposta.

  • Codice di procedura civile, artt. 505, 529, 539, 552 e 588 e seguenti

    Disposizioni sui provvedimenti di assegnazione e sulle procedure esecutive immobiliari.

    La natura giudiziale o coattiva del decreto di trasferimento non determina, da sola, l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale; occorre valutare il regime IVA proprio del bene e del soggetto cedente.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10-bis, convertito dalla L. n. 248 del 2006

    Introduzione del regime relativo alle cessioni di fabbricati strumentali per natura di cui all’art. 10, n. 8-ter, del D.P.R. n. 633/1972.

    La modifica normativa ha reso generalmente esenti IVA le cessioni di immobili strumentali per natura effettuate da soggetti IVA, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa secondo il principio di alternatività.

Massime di principio

  • Per determinare l’imposta di registro su un trasferimento immobiliare giudiziale non è sufficiente considerare che il trasferimento sia avvenuto tramite asta o decreto del giudice: occorre verificare la natura del bene e la qualifica fiscale del soggetto esecutato.
  • Gli immobili strumentali per natura, come quelli catastalmente classificati A/10, B, C, D ed E, se appartenenti a un soggetto passivo IVA, possono rientrare nel regime delle operazioni esenti IVA previsto dall’art. 10, n. 8-ter, del D.P.R. n. 633/1972.
  • Quando il trasferimento è soggetto a IVA anche se esente, opera il principio di alternatività IVA/registro e l’imposta di registro è normalmente dovuta in misura fissa, non proporzionale.
  • La vendita coattiva non altera automaticamente il regime fiscale della cessione: l’atto giudiziario segue, in linea di principio, il trattamento tributario che avrebbe avuto una cessione volontaria avente lo stesso oggetto e posta in essere dal medesimo soggetto.
  • La distinzione tra operazione IVA esente e operazione semplicemente non imponibile è decisiva: il beneficio dell’imposta di registro fissa riconosciuto alle operazioni esenti non si estende automaticamente ai trasferimenti effettuati da soggetti privati fuori dal campo IVA.
  • In casi analoghi è necessario controllare la categoria catastale, la strumentalità del fabbricato, la posizione IVA del proprietario esecutato, l’eventuale opzione o obbligo di imponibilità IVA e la disciplina vigente alla data del trasferimento.

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