Sentenza n. 11665/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 10 marzo 2023, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle prove di capacità operative sostenute in sede concorsuale in data 10.03.2023, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; 2) del decreto di esclusione del 23.03.2023 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco emesso dal Direttore Centrale con cui si dichiarava escluso dalla procedura selettiva il sig. -OMISSIS- Massimo (All. 2 Decreto di esclusione); 3) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui é stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. I, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (All. 3); 4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale é stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni (All. 4); 5) del decreto dipartimentale 9 febbraio 2023, n. 39, con il quale é stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria (All. 5); 6) del decreto ministeriale 1 febbraio 2019 n. 23, con il quale é stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche; 7) dell'art 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacita operativa comporta l'esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento; 8) del verbale n. 3 del 10 marzo 2023 della commissione di esame e della sottocommissione per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigili del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018, nominata con D.M. n. 34 del 01.03.2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 3 della prova di capacità operativa (All. 6); 9) della scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 10.03.2023, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., nella qualifica di vigile del fuoco (All. 7); 10) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni (All. 8); 11) della rettifica della graduatoria finale approvata con Decreto n. 214 del 21.09.2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021e successive modifiche; 12) del Bando di Concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018, con particolare riferimento all'art. 8, (accertamento dell'idoneità); 13) dell'allegato “C Prove Motorie”, indicato nell'art. 8 (accertamento dell'idoneità) del Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018 (All. 9); 14) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco; 15) della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del Fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14/11/2018 e successive modifiche; 16) del Bando di Concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018 (All. 10); 17) del D.M. n. 283 del 23.5.2019 (All. 11); 18) del decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall'elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla; 19) dell'Allegato “C” – “Prova di capacità operativa” al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che “l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”; 20) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del Decreto dipartimentale n. 238 del 14.11.2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C; 21) del sistema di misurazione dei tempi relativo il cronometraggio della prova di acquaticità, laddove non fornisce una misurazione precisa ed oggettiva dell'effettivo tempo impiegato dal candidato per lo svolgimento della prova; 22) del decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il Dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la direttiva tecnica concernente le modalità per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, nella parte in cui non è indicata la modalità di cronometraggio della prova natatoria; 23) del posizionamento della piastra di “tocco” di arrivo al di fuori dello specchio dell'acqua, laddove fa cadere in errore il candidato che in apnea lo supera fermando il tempo in ritardo; 24) del posizionamento del cronometro posto a 33 metri dalla partenza rispetto all'arrivo posto a 25 metri, laddove fa cadere in errore il candidato che non riesce a vederlo durante l'esecuzione della prova; 25) delle dimensioni della piscina non conformi agli standard nazionali, non regolamentante nel bando di concorso, avendo una profondità di 5.30 metri alla partenza, facendo cadere in panico il candidato che deve effettuare una rapida salita dall'acqua (non valutata preventivamente) per poi procedere con il percorso natatorio; 26) ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa; 27) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale; e per l'adozione delle misure cautelari collegiali volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria. nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità nella prova di capacità operativa, esclusione dalla procedura speciale di reclutamento e atti presupposti relativi alla prova di acquaticità
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità conseguito il 10 marzo 2023 nella prova di capacità operativa della procedura speciale riservata al personale volontario dei Vigili del Fuoco, il conseguente decreto di esclusione e gli atti generali e regolamentari presupposti. La non idoneità è dipesa dal mancato superamento del modulo 3, relativo alla valutazione dell’acquaticità, nel quale il candidato ha fatto registrare il tempo di 40,82 secondi a fronte del limite massimo di 35 secondi. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 6 d.P.R. 487/1994, per il mancato rispetto dell’intervallo minimo di venti giorni tra convocazione e prova; violazione delle regole tecniche e del bando sul cronometraggio; malfunzionamento o inidoneo posizionamento della piastra di tocco e del cronometro; inidoneità della piscina per dimensioni e profondità; violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 3 l. 241/1990 e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, par condicio e tassatività delle clausole escludenti; difetto di motivazione e di istruttoria, errore di fatto, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Il ricorrente ha sostenuto di avere oltrepassato la linea di arrivo entro circa 33-34 secondi e che il tempo non sarebbe stato registrato perché il primo tocco sulla piastra non avrebbe arrestato il cronometro. Ha inoltre chiesto, in via cautelare e di merito, il riesame o la ripetizione della prova, l’ammissione con riserva alle successive fasi e il risarcimento in forma specifica o per equivalente. L’Amministrazione ha eccepito la tardività dell’impugnazione degli atti generali e ha contestato nel merito le censure.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività, ritenendo che l’interesse a impugnare le prescrizioni riguardanti il sistema di rilevazione del tempo fosse sorto soltanto con il giudizio di non idoneità. L’onere di immediata impugnazione riguarda infatti le clausole che siano ex se ostative alla partecipazione, non quelle la cui lesività si manifesta soltanto durante la prova. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Il termine di venti giorni previsto dall’art. 6 d.P.R. 487/1994 riguarda la prova orale e mira a consentire la preparazione al colloquio; tale ratio non è estensibile alle prove pratiche dirette ad accertare capacità fisiche. Inoltre, il ricorrente non ha indicato quale concreto pregiudizio gli sarebbe derivato dalla convocazione ravvicinata. Quanto al cronometraggio, il verbale della prova, non contestato dal candidato, e la scheda di valutazione da lui sottoscritta senza riserve non riportavano alcun malfunzionamento. L’Amministrazione aveva prodotto documentazione attestante la conformità delle piastre di contatto agli standard FINA e l’uniformità della loro risposta. Il bando prevedeva che la prova terminasse con l’arresto del dispositivo di cronometraggio posto alla linea dei 25 metri; la corretta e tempestiva percussione della piastra costituiva quindi parte integrante della performance. Il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare sia di aver eseguito correttamente e tempestivamente il primo tocco, sia che, nonostante ciò, il cronometro non si fosse arrestato. Tale prova non è stata fornita. Il fatto che il cronometro si sia arrestato alla seconda percussione deponeva piuttosto per un’omessa o non corretta prima percussione. La dichiarazione testimoniale prodotta è stata ritenuta priva di adeguato supporto documentale. Il Collegio ha distinto il caso da precedenti cautelari favorevoli, nei quali lo scarto temporale era minimo o erano emerse specifiche criticità: qui il tempo registrato eccedeva di oltre cinque secondi il limite, il candidato non aveva formulato contestazioni immediate e non era plausibile che avesse effettuato una prima percussione dopo 33 secondi e una seconda dopo ulteriori sette secondi. Non è stata dimostrata neppure l’incidenza causale della profondità della piscina o della collocazione del cronometro sul mancato arresto del dispositivo. La ripetizione della prova può essere disposta solo in presenza di fatti eccezionali, rigorosamente e univocamente rappresentativi della non imputabilità dell’insuccesso al candidato; tali circostanze non ricorrevano. È stata ritenuta ragionevole e proporzionata anche l’esclusione dall’elenco dei volontari, poiché non può essere ammesso allo svolgimento delle mansioni un soggetto giudicato non idoneo proprio rispetto alle capacità richieste. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 487/1994
Il termine di venti giorni tra convocazione e prova è riferito alla prova orale, in funzione della preparazione al colloquio, e non si applica alle prove pratiche dirette ad accertare capacità fisiche; in ogni caso, il candidato deve allegare il concreto pregiudizio subito.
art. 8 d.m. n. 238/2018
La disciplina della procedura speciale collega il mancato superamento della prova di capacità operativa all’esclusione dalla procedura.
Allegato C al d.m. n. 238/2018
Per il modulo relativo alla valutazione dell’acquaticità, il candidato deve completare il percorso di 25 metri entro 35 secondi; l’arresto del dispositivo di cronometraggio mediante la corretta percussione della piastra costituisce parte integrante della prova.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria, anche in forma specifica, non può essere accolta in assenza dell’illegittimità dell’attività amministrativa e dei presupposti per la riedizione della prova o l’ammissione alle successive fasi.
artt. 3 e 97 Cost.
I principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità non risultano violati quando l’esclusione deriva dall’applicazione della lex specialis e non sia dimostrata un’anomalia del sistema di valutazione.
art. 3 l. 241/1990
Non è ravvisabile un difetto di motivazione quando il giudizio di non idoneità risulta documentato dal tempo registrato nella prova e dalla scheda di valutazione.
Massime di principio
- L’onere di immediata impugnazione delle clausole di un bando sussiste soltanto quando esse siano ex se ostative alla partecipazione; le prescrizioni la cui lesività si manifesta solo con l’esito negativo della prova possono essere contestate insieme all’atto applicativo lesivo.
- Il termine minimo tra convocazione e svolgimento previsto per la prova orale non è automaticamente estensibile alle prove pratiche dirette ad accertare capacità fisiche, soprattutto quando il candidato non dimostri quale concreto pregiudizio la convocazione ravvicinata gli abbia arrecato.
- Quando il bando prevede che il candidato debba arrestare il dispositivo di cronometraggio mediante una specifica azione, la corretta e tempestiva esecuzione di tale azione costituisce parte integrante della performance e il candidato deve provare sia la corretta percussione sia il malfunzionamento del dispositivo nonostante essa.
- La ripetizione di una prova di efficienza fisica in un concorso pubblico può essere disposta solo in presenza di fatti eccezionali, rigorosamente e univocamente idonei a dimostrare che il mancato superamento non sia imputabile al candidato, al fine di evitare violazioni della par condicio e alterazioni della verifica dell’attuale idoneità fisica.
- La mancata contestazione del malfunzionamento nel verbale della prova e la sottoscrizione senza riserve della scheda di valutazione costituiscono elementi rilevanti nella valutazione della prova dell’anomalia, pur non escludendo in assoluto la possibilità di dimostrarla con elementi oggettivi e specifici.
- L’esclusione dalla procedura e dagli elenchi funzionali è ragionevole e proporzionata quando costituisce la conseguenza del mancato accertamento di una capacità fisica indispensabile per le mansioni da svolgere.
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