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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11202/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (titolare NCC)

La controversia

La controversia nasce da 10 verbali di infrazione al Codice della strada elevati nell’agosto 2016 nei confronti di un consorzio titolare di licenza di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune, per accesso con un veicolo NCC nella ZTL e nelle corsie preferenziali di Roma Capitale. Il consorzio aveva prima chiesto via PEC l’accesso per l’anno 2016. In primo grado il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione; in appello il Tribunale di Roma ha confermato, ritenendo applicabile l’obbligo di preventiva comunicazione previsto dall’art. 5-bis della L. n. 21/1992 e negando efficacia retroattiva alla L. n. 19/2017. Con il ricorso per cassazione il consorzio deduceva: 1) violazione dell’art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 244/2016 conv. in L. n. 19/2017, sostenendo che la norma interpretativa avesse retroattivamente sospeso l’efficacia delle disposizioni che introdussero l’obbligo di preventiva comunicazione, con conseguente inapplicabilità, al momento dei fatti, degli artt. 3, 8, 11 e soprattutto 5-bis della L. n. 21/1992; 2) violazione delle norme sui parametri forensi, lamentando che la liquidazione delle spese in appello fosse priva di adeguata motivazione e non conforme al D.M. n. 55/2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo. Ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui le modifiche introdotte dal D.L. n. 207/2008 alla disciplina NCC hanno solo integrato la legge quadro n. 21/1992, senza abrogarne le disposizioni previgenti; la sospensione dell’efficacia delle nuove previsioni ha quindi lasciato operativa, nel periodo considerato, la disciplina originaria. Di conseguenza, la sentenza del Tribunale di Roma è stata cassata perché aveva ritenuto legittime le sanzioni applicate sulla base dell’art. 5-bis L. n. 21/1992 senza considerare correttamente il regime di sospensione. La causa è stata rinviata al Tribunale di Roma in diversa persona, che dovrà accertare se le condotte contestate integrino altre violazioni della disciplina previgente della L. n. 21/1992 e verificare la compatibilità delle previsioni regolamentari comunali con il diritto eurounitario. Il secondo motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione di legge come vizio denunciato

    La censura è stata proposta come violazione di legge in relazione all’erronea interpretazione del quadro normativo sulla disciplina NCC.

  • art. 9, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 conv. in L. 27 febbraio 2017, n. 19

    disposizione di interpretazione autentica

    La Corte, seguendo le Sezioni Unite, la legge come norma che ha sospeso l’efficacia delle fattispecie introdotte dal D.L. n. 207/2008, senza abrogare la disciplina previgente, con effetti rilevanti sul regime applicabile ai fatti.

  • art. 29, comma 1-quater, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14

    Ha ridisegnato la disciplina del noleggio con conducente, rafforzando i vincoli territoriali e introducendo l’art. 5-bis nella L. n. 21/1992.

  • art. 3 L. 15 gennaio 1992, n. 21

    Nella ricostruzione della Corte, la norma è stata sostituita dal D.L. n. 207/2008, ma le previsioni previgenti sono rimaste rilevanti nel periodo di sospensione della riforma.

  • art. 5-bis L. 15 gennaio 1992, n. 21

    preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarità dei requisiti

    La Corte ha ritenuto che la sua efficacia fosse sospesa nel periodo rilevante; pertanto non poteva fondare le sanzioni in relazione ai fatti dell’agosto 2016.

  • art. 8 L. 15 gennaio 1992, n. 21

    Richiamato nel quadro delle disposizioni la cui efficacia era sospesa dalla disciplina successiva.

  • art. 11 L. 15 gennaio 1992, n. 21

    La Corte ha ribadito che la disciplina previgente restava applicabile e che i regolamenti comunali possono disciplinare concretamente il transito e l’accesso, entro i limiti di legge e del diritto UE.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso per contestare la liquidazione delle spese di lite; il motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Nel servizio di noleggio con conducente, le modifiche normative che introducono nuovi vincoli territoriali e nuovi obblighi di accesso non implicano necessariamente l’abrogazione della disciplina previgente: se l’efficacia delle nuove disposizioni è sospesa, resta applicabile la normativa originaria della L. n. 21/1992.
  • L’erronea applicazione di una norma sopravvenuta o sospesa può viziare la legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per violazione della disciplina NCC, imponendo al giudice di merito di verificare quale fosse la disciplina effettivamente vigente al momento del fatto.
  • I regolamenti comunali che disciplinano l’accesso dei veicoli NCC a ZTL e corsie preferenziali sono legittimi solo se rispettano la disciplina legale e i principi del diritto eurounitario; il giudice del rinvio deve verificare anche tale profilo.
  • Il giudicato, quando viene invocato come questione interpretativa di una regola o di un precedente, è sindacabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge, essendo assimilato a un elemento normativo.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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