Cassazione Penale, Sentenza n. 09781/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare. Con il primo motivo denunciava violazione di legge (artt. 47 e 47-ter Ord. pen.) e degli artt. 3 e 27 Cost., sostenendo che il diniego fosse basato in modo automatico sulla mancanza di un domicilio in Italia (il ricorrente vive negli Stati Uniti) e che ciò violasse i principi di uguaglianza e della funzione rieducativa della pena. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe assunto senza riscontro che il ricorrente fosse di fatto irreperibile, non avrebbe valutato la risalenza dei fatti, la positiva evoluzione della personalità, l'impegno del ricorrente a reperire una struttura idonea e non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni del diniego.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Pur constatando i rinvii disposti dal Tribunale, ha ritenuto che il ricorrente non avesse allegato la disponibilità di un domicilio effettivo in Italia e che la mancanza di tale domicilio rendesse impossibile l'esecuzione delle misure alternative per l'impossibilità di effettuare controlli e interventi necessari al percorso rieducativo. La Corte ha richiamato precedente giurisprudenziale che richiede un domicilio idoneo per l'affidamento in prova. Ha quindi ritenuto infondate le censure, dichiarato il ricorso non meritevole di accoglimento e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Ordinamento penitenziario, artt. 47 e 47-ter
Le norme sulle misure alternative richiedono condizioni operative (inclusa la disponibilità di un domicilio idoneo) per consentire controlli e interventi; l'assenza di domicilio effettivo è valutata come ostativo all'ammissione alle misure
Costituzione, artt. 3 e 27
I principi di uguaglianza e finalità rieducativa sono richiamati dal ricorrente; la Corte tuttavia ritiene che tali principi non escludano l'esigenza pratica di un domicilio idoneo per garantire l'effettività delle misure alternative
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 17252 del 08/04/2025, Ferrigno)
"l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la disponibilità in capo al condannato di un domicilio idoneo allo svolgimento degli interventi e dei controlli funzionali all'attuazione del progetto di reinserimento"
Principio applicato per affermare che senza un domicilio idoneo non è possibile realizzare il progetto di reinserimento e i relativi controlli, giustificando il rigetto delle misure alternative
Massime di principio
- L'assenza di un domicilio effettivo in Italia può precludere l'accesso sia alla detenzione domiciliare sia all'affidamento in prova, in quanto rende impossibili i controlli e gli interventi necessari al percorso rieducativo.
- Il ricorrente ha l'onere di allegare e provare la disponibilità concreta di un domicilio idoneo (es. contratto di ospitalità, inserimento in struttura accreditata, dichiarazioni formali dei servizi sociali).
- Il richiamo ai principi costituzionali (uguaglianza, rieducazione) non elimina la necessità di requisiti operativi: il giudice di merito può negare la misura se concretamente non sono garantite le condizioni di controllo.
- Rinviare le procedure per reperire una struttura non equivale a riconoscere automaticamente l'idoneità: se al termine delle verifiche non viene dimostrata la disponibilità, il diniego è legittimo.
- Per stranieri senza permesso di soggiorno valido è particolarmente rilevante dimostrare soluzioni operative che consentano la permanenza e i controlli in Italia; diversamente la misura può risultare inattuabile.
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