Ordinanza n. 270/2026 - Genova, Sezione 1
per l’ottemperanza per chiarimenti della sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. I, del 14 maggio 2026, n. 602, e per l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità per elusione o violazione della sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 602 del 2026, con contestuale istanza cautelare per la sospensione o riformulazione, dell’ordinanza datata 25 giugno 2026 del Comune di Monterosso, con cui si ordina al Presidente del Circolo Velico Monterosso “Gino e Bebe De Andreis”, in qualità di legale rappresentante, di tenere costantemente aperto il cancello di accesso al Circolo Velico Monterosso per consentire il transito pubblico alla battigia, in ottemperanza alla predetta Sentenza del T.A.R. Liguria n. 602 del 2026, - di ogni atto presupposto, conseguente, collegato e comunque connesso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che impone di mantenere costantemente aperto il cancello di accesso al circolo per consentire il transito pubblico verso la battigia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Circolo Velico Monterosso ha proposto ricorso per l'ottemperanza, con richiesta di chiarimenti, della sentenza del TAR Liguria n. 602 del 14 maggio 2026, che aveva respinto l'impugnazione di una precedente ordinanza comunale diretta a garantire l'accesso al mare e alla battigia dell'area in concessione. Ha inoltre chiesto l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità, per violazione o elusione del giudicato, dell'ordinanza comunale successiva con cui il Comune ha imposto di tenere costantemente aperto il cancello di accesso, formulando contestualmente istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Il ricorrente lamentava, in sostanza, che l'ordine di apertura permanente del cancello fosse illegittimo o non conforme alla sentenza da eseguire, chiedendo la sospensione o la riformulazione della misura.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti plausibili profili di fondatezza. Ha considerato che la presenza del cancello costituisce comunque un ostacolo al libero accesso, anche se il cancello è dotato di un pulsante che ne consente l'apertura, e che l'ordine comunale di mantenerlo costantemente aperto è coerente con l'obbligo di assicurare il libero accesso al mare e alla battigia imposto dalla sentenza n. 602 del 2026. Il Collegio ha tuttavia precisato che il Circolo può mantenere il cancello chiuso durante l'orario serale e notturno, dalle 19:00 alle 9:00, quali orari limite, in considerazione delle esigenze rappresentate nel ricorso. La trattazione del ricorso per ottemperanza è stata rinviata alla camera di consiglio del 16 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare incidentale; la domanda è stata respinta per l'assenza di plausibili profili di fondatezza.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, la domanda deve essere assistita da plausibili profili di fondatezza; in mancanza, essa va respinta.
- Un cancello che richiede un'attivazione per consentire l'apertura può costituire un ostacolo al libero accesso, anche quando sia dotato di un pulsante di apertura, se il giudicato impone di garantire il transito pubblico senza ostacoli.
- L'obbligo di assicurare il libero accesso alla battigia può giustificare l'ordine di mantenere aperto il cancello di accesso all'area in concessione, salva la possibilità di limitarne l'apertura nelle fasce serali e notturne per esigenze specifiche ritenute meritevoli di considerazione.
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