Cassazione Civile, Ordinanza n. 06308/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, formatosi per silenzio-rifiuto, su un'istanza di rimborso di crediti Irpeg e Ilor esposti nella dichiarazione 1984 dell'incorporata FIMI S.p.a., presentata dalla società incorporante. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda per difetto di prova dell'invio e della ricezione della richiesta di rimborso del 2006; la CTR ha invece accolto l'appello ritenendo che il credito Irpeg indicato in dichiarazione, non rettificato dall'Ufficio, fosse divenuto definitivo e quindi rimborsabile. Con un unico motivo l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis, 38 e 43 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che: a) per l'Irpeg la contribuente non aveva provato l'effettiva esistenza del credito, non essendo sufficiente la sola indicazione in dichiarazione; b) per l'Ilor aveva legittimamente eccepito la prescrizione; c) la CTR aveva errato nel considerare cristallizzato il credito per il solo decorso del termine di controllo ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973. La contribuente ha resistito e ha eccepito anche un preteso giudicato interno sugli interessi anatocistici, deducendo che, una volta riconosciuto il capitale, l'Ufficio non avrebbe impugnato il capo sugli interessi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza della CTR perché non conforme ai principi di diritto consolidati: il contribuente che chieda un rimborso deve provare i fatti costitutivi del credito, e la mera esposizione in dichiarazione non basta; inoltre, l'Amministrazione può contestare il credito anche dopo la scadenza dei termini per l'accertamento, poiché la decadenza riguarda l'esercizio del potere di accertamento dei crediti dell'Erario e non impedisce di opporre in giudizio l'inesistenza del debito verso il contribuente. È stata inoltre respinta l'eccezione di giudicato interno sugli interessi anatocistici, perché la contestazione sull'obbligazione principale era pregiudiziale rispetto a quella accessoria. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel motivo come norma asseritamente violata; la Corte ribadisce che il mancato esercizio del potere di controllo non rende intangibile il credito esposto in dichiarazione.
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel motivo come norma sul rimborso; il credito per rimborso deve comunque essere provato dal contribuente nei suoi fatti costitutivi.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Il decorso del termine di controllo/accertamento non impedisce all'Amministrazione di contestare in giudizio il credito esposto dal contribuente.
art. 2697 c.c.
È richiamato per affermare che incombe sul contribuente l'onere di provare l'esistenza del credito d'imposta.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale posta a base della censura di violazione di legge.
art. 2, comma 58, L. n. 350/2003
La Corte ne dà atto solo come norma invocata dall'Ufficio per la rinuncia all'eccezione di prescrizione dei crediti esposti in dichiarazioni presentate fino al 30/06/1997; non è il fulcro della ratio decidendi.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso di imposte, il contribuente che invochi un credito d'imposta deve provare i fatti costitutivi del diritto; la sola indicazione del credito nella dichiarazione non è sufficiente, perché la dichiarazione non fa nascere il credito ma si limita a rappresentarlo.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare in giudizio il credito esposto dal contribuente anche dopo la scadenza dei termini decadenziali per l'accertamento, poiché tali termini operano solo rispetto all'azione di accertamento dei crediti erariali e non precludono l'eccezione dell'inesistenza del debito tributario verso il contribuente.
- Nel contenzioso sul rimborso, la questione relativa al diritto al capitale è pregiudiziale rispetto a quella sugli interessi: se viene meno il diritto principale, non si forma un giudicato interno autonomo sugli accessori per mancata impugnazione di questi ultimi.
- La mera mancata rettifica della dichiarazione da parte dell'Ufficio non determina la definitività del credito esposto né comporta, di per sé, il diritto al rimborso.
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