Sentenza n. 3612/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento del Questore di Napoli del 10.1.2023 notificato in data 11.1.2023, con il quale è stata revocata la licenza ex art. 127 T.U.L.P.S. per la vendita al dettaglio di preziosi relativa alla “-OMISSIS-”; - della comunicazione prot. 94 del 28.7.2022 della Questura di Napoli – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, notificata in data 9.8.2022 avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ... finalizzato all''adozione di un provvedimento di revoca della licenza per l'attività di commercio al dettaglio di oggetti preziosi, rilasciata ai sensi degli artt. 127 e 128 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e artt. 243 e seguenti del relativo Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635, rilasciata dalla Questura di Napoli in data 3.2.2010, esercitata in Napoli al-OMISSIS- dove ha sede commerciale la “-OMISSIS- ...”; - della licenza per esercitare attività di “commercio di oggetti preziosi” anche a mezzo web concessa all’amministratore giudiziario della società “-OMISSIS-”; - di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, per quanto di ragione, le risultanze della “autonoma attività istruttoria amministrativa”, di estremi e contenuto ignoti, mai comunicate né notificate ai ricorrenti, che sarebbe stata posta in essere dalla Questura, anche all''esito delle memorie ex art. 7 L. 241/90 prodotte dalle ricorrenti in data 5.8.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza ex art. 127 TULPS per il commercio al dettaglio di oggetti preziosi, comunicazione di avvio del procedimento e rilascio di una nuova licenza all'amministratore giudiziario
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la revoca della licenza di pubblica sicurezza rilasciata per l'attività di commercio di preziosi, deducendo violazione degli artt. 8, 10, 11 e 127 TULPS, carenza dei presupposti normativi, inattualità del quadro istruttorio, insussistenza di un interesse pubblico attuale ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, sproporzione della misura e mancata preferenza per la sospensione della licenza. Hanno inoltre contestato l'idoneità degli elementi concernenti il coniuge e affine delle socie, ritenuto il reale dominus dell'impresa e sottoposto a procedimento penale per riciclaggio aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa, sostenendo che i rapporti familiari non fossero sufficienti a dimostrare l'infiltrazione criminale. È stato dedotto anche sviamento di potere, perché la Questura avrebbe anticipato l'esito del processo penale, nonché l'illegittimità della valutazione relativa alla gestione sostanziale dell'impresa da parte di soggetto diverso dall'intestataria della licenza e alla mancata comunicazione delle variazioni della compagine sociale. Nel corso del giudizio le ricorrenti hanno richiamato l'assoluzione di uno degli interessati e sentenze di non doversi procedere per morte di altri imputati, prospettandone l'incidenza sulla legittimità della revoca.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il commercio di oggetti preziosi sia soggetto a un regime autorizzatorio di particolare rigore e che l'amministrazione disponga di ampia discrezionalità nel valutare la buona condotta e l'affidabilità del titolare, in funzione preventiva della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La revoca è stata ritenuta fondata su un quadro istruttorio articolato e convergente: rapporti familiari con il soggetto ritenuto dominus dell'impresa, intercettazioni, frequentazioni dei locali, documentazione societaria rinvenuta, movimentazioni finanziarie non giustificate, collegamenti con soggetti vicini a sodalizi criminali e mancata comunicazione delle variazioni societarie e gestionali. Tali elementi, valutati complessivamente, erano idonei a evidenziare un concreto e non remoto rischio di condizionamento criminale e di abuso del titolo, senza necessità di un accertamento penale definitivo. L'assoluzione penale sopravvenuta non ha inciso sulla legittimità del provvedimento, dovendo essere distinta la valutazione amministrativa prognostica e precauzionale dall'accertamento penale, soggetto al criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; inoltre, il provvedimento doveva essere valutato con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione. Il TAR ha altresì ritenuto autonomamente decisiva la violazione del principio di personalità della licenza: l'effettiva gestione dell'esercizio risultava esercitata da un soggetto diverso dall'intestataria formale, in assenza di prova della permanenza dei poteri gestori in capo alla titolare e senza tempestiva comunicazione delle modifiche societarie. La dissociazione stabile tra titolarità formale e gestione sostanziale integra una violazione sostanziale dell'art. 8 TULPS e giustifica la revoca anche quando l'impresa sia affidata a un amministratore giudiziario. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori in favore dell'amministrazione costituita.
Norme richiamate
art. 127 R.D. 773/1931 (TULPS)
I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.
Il commercio di oggetti preziosi è soggetto a licenza del Questore e rientra in un settore sottoposto a particolare rigore quanto alla verifica dei requisiti soggettivi.
art. 8 R.D. 773/1931 (TULPS)
Le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi previsti dalla legge.
La licenza deve essere riferibile alla persona fisica investita dei poteri effettivi di rappresentanza, direzione e sorveglianza dell'attività; la dissociazione stabile tra intestazione formale e gestione sostanziale viola il principio di personalità.
art. 10 R.D. 773/1931 (TULPS)
Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
La licenza può essere revocata o sospesa quando emergano circostanze sintomatiche di abuso del titolo o di inaffidabilità del titolare, senza necessità di un accertamento penale definitivo.
art. 11 R.D. 773/1931 (TULPS)
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
La disposizione consente di fondare la revoca su una valutazione prognostica e complessiva della buona condotta e dell'affidabilità, basata su elementi indiziari convergenti che evidenzino un serio pericolo di abuso o di condizionamento criminale.
art. 21-quinquies l. 241/1990
È richiamato nel provvedimento di revoca, ma il TAR fonda principalmente la legittimità dell'atto sugli artt. 8, 10 e 11 TULPS e sulla violazione del principio di personalità della licenza.
art. 654 c.p.p.
Il giudicato penale non determina un vincolo assoluto per l'amministrazione; l'eventuale efficacia vincolante riguarda l'accertamento dei fatti materiali nei limiti previsti dalla legge e non impedisce l'autonoma qualificazione e valutazione amministrativa.
art. 530, comma 1, c.p.p.
L'efficacia vincolante dell'assoluzione penale nei rapporti con il giudizio amministrativo è configurabile, secondo la sentenza, quando il dibattimento abbia raggiunto la prova positiva dell'insussistenza del fatto o della sua non attribuibilità all'imputato.
art. 55 c.p.a.
In sede cautelare il TAR aveva escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, ritenendo prevalente l'interesse pubblico alla sicurezza e rilevando la tardiva richiesta di sospensione di atti da tempo esecutivi.
Massime di principio
- Nel settore del commercio di oggetti preziosi, l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare la buona condotta e l'affidabilità del titolare, in ragione del rischio di impiego dell'attività autorizzata per il riciclaggio o per il condizionamento della criminalità organizzata; il sindacato giurisdizionale resta limitato alla manifesta illogicità, arbitrarietà o sproporzione.
- La revoca di una licenza di polizia può essere legittimamente fondata su una valutazione prognostica e precauzionale basata su una pluralità di indizi convergenti di infiltrazione o condizionamento criminale, senza che sia necessario attendere una sentenza penale definitiva di condanna.
- L'assoluzione penale sopravvenuta non travolge automaticamente la legittimità di una revoca amministrativa adottata sulla base degli elementi disponibili al momento dell'adozione, poiché l'accertamento penale repressivo e la valutazione amministrativa preventiva dell'affidabilità perseguono funzioni diverse; il provvedimento amministrativo deve essere valutato secondo la situazione esistente alla data della sua adozione.
- Il principio di personalità delle autorizzazioni di polizia impone la necessaria coincidenza sostanziale tra il titolare formale della licenza e il soggetto investito dei poteri effettivi di direzione, rappresentanza e controllo dell'attività; la gestione di fatto da parte di un soggetto diverso integra una violazione sostanziale dell'art. 8 TULPS.
- La mancata comunicazione delle modifiche della compagine sociale e della gestione dell'attività può impedire il controllo preventivo e continuativo dell'autorità di pubblica sicurezza e costituire abuso dell'autorizzazione, concorrendo a giustificare la revoca della licenza.
- L'affidamento dell'impresa a un amministratore giudiziario non determina, di per sé, la trasferibilità della licenza di polizia né supera il principio della sua personalità: la licenza resta collegata ai requisiti soggettivi e all'affidabilità del titolare nei limiti stabiliti dalla legge.
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