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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3655/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che confermava le condanne per reati commessi durante varie manifestazioni organizzate dal centro sociale "Spazio anomalia". Contestavano in particolare: (i) la mancata e/o incerta identificazione degli imputati (testimonianze generiche, assenza di identificazione fotografica, uso di immagini e annotazioni di servizio contestate); (ii) per il capo 7 (22/12/2010) che Martinico sarebbe stato solo un istigatore con megafono e non un partecipante violento, e che Mazzola sarebbe stato travisato e non chiaramente visto lanciare un bengala; (iii) per i capi 12 (23/03/2011) e 17 (16/11/2012) che la sentenza avrebbe attribuito responsabilità collettiva senza specificare le condotte individuali; (iv) la valutazione delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti e il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.1 (motivi di particolare valore morale e sociale). Chiedevano l'annullamento della sentenza.

La decisione

La Corte (Cassazione) ha respinto i ricorsi ritenendoli infondati. Ha ritenuto affidabile l'identificazione operata dagli operatori della Digos sulla base della conoscenza degli habitué del centro sociale e del confronto delle videoregistrazioni precedenti e successive agli episodi con le annotazioni di servizio. In ordine al capo 7 ha confermato che Martinico, esortando e incitando con microfono, ha integrato concorso morale nella resistenza a pubblico ufficiale; Mazzola è stato riconosciuto nei fotogrammi mentre accendeva e lanciava un bengala che ha leso un appartenente alla Guardia di Finanza, e il fatto di essere travisato non esclude il riconoscimento se sussistono elementi comparativi. Per i capi 12 e 17 le modalità di identificazione e l'imputazione sono state ritenute corrette. Quanto alla valutazione delle circostanze, la Corte d'appello ha escluso la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti per la gravità delle condotte e i precedenti; ha inoltre rigettato l'attenuante ex art. 62 n.1 ritenendo che il motivo soggettivo non corrispondesse a un valore obiettivamente condiviso socialmente. L'aggravante ex art. 339 è stata riconosciuta ed applicata con effetti anche sul decorso della prescrizione; infine i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese (art. 616 cod. pen.).

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    Norma menzionata come parte delle imputazioni (concorso di persone o maggiorazione di pena per concorso) applicata nel quadro delle condotte collettive contestate; la Corte ha ritenuto corretta l'imputazione collettiva purché supportata da identificazioni individuali

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che l'agire comune e l'incitamento potessero integrare il concorso morale alla commissione dei reati

  • art. 337 cod. pen.

    Resistenza a pubblico ufficiale: la Corte ha ritenuto che l'incitamento verbale e il rafforzamento dell'azione violenta altrui possano integrare il concorso morale nel reato ex art. 337

  • art. 339, commi 1 e 2 cod. pen.

    Aggravante ritenuta applicabile; la sua applicazione ha inciso sul computo della pena e ha impedito la diminuzione della pena che avrebbe potuto derivare dalle attenuanti, con conseguenze anche sulla prescrizione

  • art. 414 cod. pen.

    Istigazione a delinquere: citata perché Martinico era stato anche imputato di tale reato (per il quale è stata dichiarata la prescrizione), ma la Corte non ha ritenuto che ciò escludesse la responsabilità per la resistenza contestata

  • art. 62 n. 1 cod. pen.

    Attenuante per motivi di particolare valore morale o sociale: la Corte ha affermato che non è sufficiente la convinzione soggettiva dell'agente; occorre che il motivo corrisponda a valori etici o sociali oggettivamente condivisi dalla collettività, condizione non ravvisata nel caso

  • art. 69 cod. pen.

    Regola sul cumulo delle circostanze: la Corte ha ritenuto che l'aggravante abbia impedito la diminuzione della pena che le attenuanti avrebbero altrimenti comportato, incidendo sul calcolo della prescrizione

  • art. 616 cod. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese: dalla reiezione dei ricorsi deriva l'obbligo dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali

  • artt. 22 e ss. T.U.L.P.S.

    Richiamati nella discussione circa l'«atto dell'ufficio» cui i manifestanti si sarebbero opposti: la Corte ha precisato che per integrare la resistenza non è necessario conoscere l'atto formale preciso, bastando che l'intervento delle Forze dell'Ordine sia riconoscibile come esercizio legittimo delle funzioni di pubblico ufficiale

Massime di principio

  • L'identificazione operata da operatori di polizia che conoscono abitualmente i frequentatori di un centro sociale e che è corroborata da confronti tra video e annotazioni di servizio è considerata adeguata e può reggere in sede di ricorso, salvo specifiche e fondate censure metodologiche
  • L'incitamento verbale ripetuto e l'uso di amplificatori durante una manifestazione, se finalizzati a rafforzare o sostenere le azioni violente di terzi, può integrare il concorso morale nella resistenza a pubblico ufficiale anche in assenza dell'azione violenta materiale da parte dell'incitante
  • Il fatto di essere travisato non esclude a priori la possibilità di riconoscimento fotografico o video se sussistono altri elementi di riscontro (abiti, comportamento, sequenza temporale, conoscenza preventiva da parte degli investigatori)
  • La mancata o insufficiente contestazione in istruttoria dell'acquisizione di annotazioni e materiale di polizia (es.: consenso difensivo in udienza) indebolisce le impugnazioni basate su tale materiale in appello o ricorso
  • Per il riconoscimento dell'attenuante del 'motivo di particolare valore morale e sociale' è necessario che il motivo sia oggettivamente aderente a valori etici o sociali condivisi dalla collettività; la mera convinzione soggettiva dell'imputato non è sufficiente
  • L'applicazione di aggravanti può neutralizzare gli effetti delle attenuanti e incidere sul decorso della prescrizione; nelle impugnazioni è cruciale contestare sia il fatto che la valutazione delle circostanze
  • Le impugnazioni che deducono una responsabilità 'collettiva' devono dimostrare la carenza di elementi specifici di imputazione per ciascun agente: il principio è che ogni condanna deve essere collegata a una specifica condotta individuale dimostrata

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