Cassazione Penale, Sentenza n. 3655/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che confermava le condanne per reati commessi durante varie manifestazioni organizzate dal centro sociale "Spazio anomalia". Contestavano in particolare: (i) la mancata e/o incerta identificazione degli imputati (testimonianze generiche, assenza di identificazione fotografica, uso di immagini e annotazioni di servizio contestate); (ii) per il capo 7 (22/12/2010) che Martinico sarebbe stato solo un istigatore con megafono e non un partecipante violento, e che Mazzola sarebbe stato travisato e non chiaramente visto lanciare un bengala; (iii) per i capi 12 (23/03/2011) e 17 (16/11/2012) che la sentenza avrebbe attribuito responsabilità collettiva senza specificare le condotte individuali; (iv) la valutazione delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti e il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.1 (motivi di particolare valore morale e sociale). Chiedevano l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte (Cassazione) ha respinto i ricorsi ritenendoli infondati. Ha ritenuto affidabile l'identificazione operata dagli operatori della Digos sulla base della conoscenza degli habitué del centro sociale e del confronto delle videoregistrazioni precedenti e successive agli episodi con le annotazioni di servizio. In ordine al capo 7 ha confermato che Martinico, esortando e incitando con microfono, ha integrato concorso morale nella resistenza a pubblico ufficiale; Mazzola è stato riconosciuto nei fotogrammi mentre accendeva e lanciava un bengala che ha leso un appartenente alla Guardia di Finanza, e il fatto di essere travisato non esclude il riconoscimento se sussistono elementi comparativi. Per i capi 12 e 17 le modalità di identificazione e l'imputazione sono state ritenute corrette. Quanto alla valutazione delle circostanze, la Corte d'appello ha escluso la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti per la gravità delle condotte e i precedenti; ha inoltre rigettato l'attenuante ex art. 62 n.1 ritenendo che il motivo soggettivo non corrispondesse a un valore obiettivamente condiviso socialmente. L'aggravante ex art. 339 è stata riconosciuta ed applicata con effetti anche sul decorso della prescrizione; infine i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese (art. 616 cod. pen.).
Norme richiamate
art. 81, comma 2 cod. pen.
Norma menzionata come parte delle imputazioni (concorso di persone o maggiorazione di pena per concorso) applicata nel quadro delle condotte collettive contestate; la Corte ha ritenuto corretta l'imputazione collettiva purché supportata da identificazioni individuali
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che l'agire comune e l'incitamento potessero integrare il concorso morale alla commissione dei reati
art. 337 cod. pen.
Resistenza a pubblico ufficiale: la Corte ha ritenuto che l'incitamento verbale e il rafforzamento dell'azione violenta altrui possano integrare il concorso morale nel reato ex art. 337
art. 339, commi 1 e 2 cod. pen.
Aggravante ritenuta applicabile; la sua applicazione ha inciso sul computo della pena e ha impedito la diminuzione della pena che avrebbe potuto derivare dalle attenuanti, con conseguenze anche sulla prescrizione
art. 414 cod. pen.
Istigazione a delinquere: citata perché Martinico era stato anche imputato di tale reato (per il quale è stata dichiarata la prescrizione), ma la Corte non ha ritenuto che ciò escludesse la responsabilità per la resistenza contestata
art. 62 n. 1 cod. pen.
Attenuante per motivi di particolare valore morale o sociale: la Corte ha affermato che non è sufficiente la convinzione soggettiva dell'agente; occorre che il motivo corrisponda a valori etici o sociali oggettivamente condivisi dalla collettività, condizione non ravvisata nel caso
art. 69 cod. pen.
Regola sul cumulo delle circostanze: la Corte ha ritenuto che l'aggravante abbia impedito la diminuzione della pena che le attenuanti avrebbero altrimenti comportato, incidendo sul calcolo della prescrizione
art. 616 cod. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese: dalla reiezione dei ricorsi deriva l'obbligo dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
artt. 22 e ss. T.U.L.P.S.
Richiamati nella discussione circa l'«atto dell'ufficio» cui i manifestanti si sarebbero opposti: la Corte ha precisato che per integrare la resistenza non è necessario conoscere l'atto formale preciso, bastando che l'intervento delle Forze dell'Ordine sia riconoscibile come esercizio legittimo delle funzioni di pubblico ufficiale
Massime di principio
- L'identificazione operata da operatori di polizia che conoscono abitualmente i frequentatori di un centro sociale e che è corroborata da confronti tra video e annotazioni di servizio è considerata adeguata e può reggere in sede di ricorso, salvo specifiche e fondate censure metodologiche
- L'incitamento verbale ripetuto e l'uso di amplificatori durante una manifestazione, se finalizzati a rafforzare o sostenere le azioni violente di terzi, può integrare il concorso morale nella resistenza a pubblico ufficiale anche in assenza dell'azione violenta materiale da parte dell'incitante
- Il fatto di essere travisato non esclude a priori la possibilità di riconoscimento fotografico o video se sussistono altri elementi di riscontro (abiti, comportamento, sequenza temporale, conoscenza preventiva da parte degli investigatori)
- La mancata o insufficiente contestazione in istruttoria dell'acquisizione di annotazioni e materiale di polizia (es.: consenso difensivo in udienza) indebolisce le impugnazioni basate su tale materiale in appello o ricorso
- Per il riconoscimento dell'attenuante del 'motivo di particolare valore morale e sociale' è necessario che il motivo sia oggettivamente aderente a valori etici o sociali condivisi dalla collettività; la mera convinzione soggettiva dell'imputato non è sufficiente
- L'applicazione di aggravanti può neutralizzare gli effetti delle attenuanti e incidere sul decorso della prescrizione; nelle impugnazioni è cruciale contestare sia il fatto che la valutazione delle circostanze
- Le impugnazioni che deducono una responsabilità 'collettiva' devono dimostrare la carenza di elementi specifici di imputazione per ciascun agente: il principio è che ogni condanna deve essere collegata a una specifica condotta individuale dimostrata
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