Cassazione Penale, Ordinanza n. 31371/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Messina del 18/09/2023, deducendo tre motivi attinenti al giudizio di responsabilità. Dal testo emerge che la difesa contestava, in particolare, la valutazione delle prove e la rilevanza dell'acquisizione della domanda unica di pagamento, sostenendo che la documentazione non potesse essere utilizzata o comunque non giustificasse l'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto i tre motivi manifestamente infondati, rilevando che la Corte territoriale aveva congruamente accertato che la ricorrente aveva presentato telematicamente, tramite un centro autorizzato di assistenza agricola, una domanda contenente false indicazioni, grazie alla quale aveva ottenuto la percezione di euro 770,00 di contributi pubblici, come confermato dalla deposizione del teste indicato in sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i tre motivi relativi alla responsabilità. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma, con conferma sostanziale dell'affermazione di responsabilità per la percezione indebita di contributi pubblici tramite domanda contenente false indicazioni.
Massime di principio
- Se la sentenza di merito ha esaminato puntualmente le doglianze difensive con motivazione congrua e non manifestamente illogica, il ricorso per cassazione che riproponga contestazioni sullo stesso terreno probatorio è inammissibile quando i motivi risultano solo assertivi o manifestamente infondati.
- Ai fini della responsabilità per l'ottenimento di contributi pubblici, è sufficiente che la domanda di pagamento presenti indicazioni false idonee a determinare la percezione dell'ingiusto profitto, potendo la prova derivare anche dalla deposizione testimoniale valorizzata dal giudice di merito.
- La circostanza che l'istanza sia stata presentata telematicamente tramite un centro autorizzato non esclude di per sé la rilevanza della condotta dell'autore materiale della richiesta, se il giudice di merito accerta che la domanda sia comunque riconducibile all'imputato e contenga dati falsi.
- Nel giudizio di legittimità, la censura che investe la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove non può essere accolta se la motivazione della sentenza impugnata dà conto in modo coerente delle risultanze probatorie e delle ragioni del convincimento.
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