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Ordinanza

Ordinanza n. 2926/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Umbria, Sez. I, 8 maggio 2026, n. 200, concernente la fornitura di service di laboratorio occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Umbria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha proposto appello, chiedendo anche la sospensione cautelare degli effetti della sentenza di primo grado. I motivi d’appello, descritti come caratterizzati da un alto tasso di tecnicismo, non sono stati esaminati nel merito in questa fase sommaria, essendo stata ritenuta necessaria la loro adeguata trattazione nell’udienza di merito. Quanto al periculum in mora, è stato evidenziato che il contratto con l’Azienda Ospedaliera Santa Maria Terni era stato stipulato da circa un anno e che l’appalto aveva durata quinquennale; il mantenimento della situazione esistente è stato ritenuto preferibile fino alla definizione del giudizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti della sentenza impugnata. Sul fumus boni iuris ha ritenuto che, in ragione dell’elevato tecnicismo dei motivi d’appello, fosse necessario rinviare l’esame alla fase di merito, fissando l’udienza per il 22 ottobre 2026, nella quale sarà trattato anche un distinto ricorso. Sul periculum in mora ha valorizzato la già avvenuta stipulazione del contratto da circa un anno e la durata quinquennale dell’appalto, ritenendo opportuno conservare la res adhuc integra sino alla definizione del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; il giudice ha disposto la sospensione degli effetti della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, quando i motivi di gravame presentano elevato tecnicismo e richiedono un esame approfondito, il giudice può riservarne la valutazione alla fase di merito, senza definire sommariamente la fondatezza dell’appello.
  • Il periculum in mora può essere ravvisato nell’esigenza di conservare la res adhuc integra sino alla decisione di merito, soprattutto quando il contratto è già stato stipulato ma l’appalto ha una durata pluriennale e gli effetti della sentenza impugnata possono incidere sull’assetto contrattuale.
  • La sospensione cautelare degli effetti della sentenza può essere disposta quando, in attesa dell’approfondimento proprio della fase di merito, l’esigenza di stabilità provvisoria della situazione controversa prevale sull’immediata esecuzione della pronuncia impugnata.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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