Sentenza del 07/04/2017 n. 1967 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ricorso - Notifica a mezzo pec - Inammissibilità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso in appello è stato dichiarato inammissibile. La notificazione tramite PEC non è stata considerata valida, in quanto effettuata in assenza dei presupposti normativi e organizzativi necessari per l'utilizzo del processo tributario telematico.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha notificato l'atto di appello tramite posta elettronica certificata (PEC). La notifica è stata ritenuta inammissibile perché, secondo la disciplina applicabile al caso, l'uso della PEC era consentito esclusivamente per le comunicazioni previste dall'art. 16 del d.lgs. n. 546/1992 e non anche per le notificazioni degli atti processuali, salvo che presso la specifica commissione tributaria fosse già operativo il processo tributario telematico.
Norme richiamate
D.lgs. n. 546/1992, art. 16
La disposizione disciplina le comunicazioni nel processo tributario. Nel caso esaminato, l'utilizzo della PEC era ritenuto consentito per tali comunicazioni, ma non automaticamente esteso alla notificazione degli atti processuali.
D.P.R. n. 68/2005, art. 6, comma 4
La norma è stata interpretata nel senso di escludere l'utilizzo della PEC per determinate notificazioni, impedendo di considerare valida la notifica dell'appello effettuata telematicamente al di fuori dell'ambito del processo tributario telematico.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione tramite PEC non è automaticamente valida solo perché tecnicamente possibile: occorre verificare che la normativa vigente e l'ufficio giudiziario competente consentano espressamente il processo tributario telematico.
- La PEC può essere utilizzabile per le comunicazioni processuali senza che ciò comporti necessariamente la possibilità di notificare con lo stesso mezzo ricorsi, appelli o altri atti introduttivi.
- Prima di notificare un atto tributario via PEC è necessario controllare la disciplina temporale applicabile, l'abilitazione telematica della commissione competente e le modalità tecniche previste.
- L'inosservanza delle modalità di notificazione può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguenze definitive sulla possibilità di ottenere una decisione nel merito.
- La decisione riflette il principio secondo cui le forme di notificazione degli atti processuali devono essere rispettate in modo rigoroso, salvo specifiche disposizioni che autorizzino modalità telematiche alternative.
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