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Sentenza

Sentenza n. 3888/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento - della nota dell’A.S.L. Napoli 3 Sud in data 16.01.2023;

Giustizia amministrativa202301329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota di chiusura del procedimento amministrativo relativo al recupero del saldo contabile dell'anno 2010, con richiesta di restituzione di € 38.943,66 per somme eccedenti il dovuto

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria privata accreditata ha impugnato la nota con cui l'ASL ha chiuso il procedimento relativo al recupero del saldo amministrativo-contabile dell'anno 2010, riconoscendo un pagamento eccedente il dovuto per € 38.943,66. Ha dedotto: omessa comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di ragioni d'urgenza; carenza di motivazione e lesione del legittimo affidamento; mancata prova dello sforamento riferito all'intera macroarea; tardività della richiesta di rimborso, intervenuta circa dodici anni dopo l'erogazione delle prestazioni; debenza comunque dei corrispettivi per le prestazioni rese, anche alla luce della giurisprudenza della Cassazione. L'ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse la quantificazione dei corrispettivi nell'ambito del rapporto contrattuale di accreditamento.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione. Richiamando le ordinanze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 7902/2023 e n. 7908/2023, ha distinto tra le controversie relative ai provvedimenti autoritativi a monte, con cui sono stabiliti la regressione tariffaria e i relativi criteri, e quelle concernenti le modalità e i tempi di applicazione della regressione, nonché la concreta quantificazione del corrispettivo. Nel caso esaminato le censure riguardavano esclusivamente la determinazione dell'importo da restituire e, quindi, il come e il quando della regressione tariffaria, senza contestare l'esercizio di poteri autoritativi né i criteri generali previamente stabiliti. L'ASL aveva agito mediante operazioni di calcolo nell'ambito dell'accordo contrattuale e del tetto di spesa, incidendo su un rapporto paritetico. Il petitum sostanziale riguardava pertanto un diritto soggettivo alla corresponsione dei compensi, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., se riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate per la natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. 502/1992

    Il rapporto tra struttura sanitaria privata accreditata e servizio sanitario è regolato da accordi contrattuali nell'ambito dei quali sono determinati i corrispettivi delle prestazioni.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, salva la maturazione di preclusioni e decadenze, sono conservati gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato.

  • art. 73 c.p.a.

    La sentenza dà atto della mancata presentazione, da parte della ricorrente, delle memorie previste dalla disposizione; tale circostanza è indicata nel contesto processuale ma non costituisce la ragione decisiva dell'esito.

Massime di principio

  • Le controversie tra aziende sanitarie e strutture private accreditate che riguardano esclusivamente la concreta quantificazione dei corrispettivi, la regressione tariffaria e il recupero di somme ritenute eccedenti, quando derivanti dall'applicazione di meccanismi previsti dall'accordo contrattuale e da mere operazioni di calcolo, attengono a diritti soggettivi e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando la controversia investe direttamente i provvedimenti autoritativi a monte con cui l'amministrazione stabilisce la regressione tariffaria, i criteri di calcolo o esercita poteri discrezionali di programmazione e determinazione del finanziamento; non sussiste quando tali criteri non sono contestati e si discute soltanto della loro applicazione concreta.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, individuato in base alla situazione giuridica effettivamente dedotta e alla causa petendi, non la forma dell'impugnazione utilizzata contro l'atto dell'amministrazione.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio è riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a., ferme le preclusioni e decadenze già maturate.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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