Sentenza del 15/07/2022 n. 22293 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione relativo all'atto di istituzione del trust (12/02/2013) con contestazione dell'imposta sulle successioni e donazioni nonché delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale e relative sanzioni; il notaio aveva registrato telematicamente l'atto versando le imposte nella misura fissa minima. In Cassazione il ricorrente contestava: 1) che la costituzione del trust non determina uno spostamento definitivo di ricchezza e quindi non giustifica l'applicazione dell'imposta sulle donazioni ai sensi dell'art. 2, comma 47 del D.L. n. 262/2006; 2) l'utilizzo dei parametri OMI per la determinazione della base imponibile invece del valore catastale e la mancata applicazione delle franchigie per rapporti di parentela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accertato che la costituzione del vincolo di destinazione (atto istitutivo/di dotazione del trust) non costituisce un autonomo e sufficiente presupposto impositivo ai fini dell'imposta sulle donazioni e non legittima l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Si è confermato che le imposte di registro, ipotecaria e catastale connesse all'atto di dotazione si applicano in misura fissa e che l'imposta sulle donazioni si applica, se del caso, al momento dell'effettivo e definitivo trasferimento al beneficiario (liquidazione), non già alla mera costituzione del vincolo. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 47 (conv. L. n. 286/2006)
La norma non instaura una nuova imposta autonoma sull'atto istitutivo del trust ma richiama l'imposta sulle donazioni per le liberalità con vincoli di destinazione; tuttavia la Cassazione interpreta che la mera costituzione del vincolo non comporti immediato arricchimento e quindi non costituisca, di per sé, presupposto impositivo per l'imposta sulle donazioni.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 2, comma 2 e art. 10
Regolamentano l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale; la Corte chiarisce che, per l'atto di dotazione del trust, tali imposte sono dovute in misura fissa (non proporzionale) perché il trasferimento è transitorio, limitato e non pieno.
D.P.R. n. 131/1986 (Tariffa allegata), parti relative agli articoli 4 e 11
art. 4 parte seconda; art. 11 parte prima
La tariffa prevede l'applicazione in misura fissa per alcuni atti che non importano trasferimento di proprietà piena; la Corte applica questa interpretazione all'atto di dotazione del trust.
D.Lgs. n. 346/1990
Richiamato come quadro normativo dell'imposta sulle successioni e donazioni; la giurisprudenza evita un'interpretazione estensiva che assoggettasse alla tassazione l'atto istitutivo del trust in assenza di effettivo trasferimento di ricchezza.
Massime di principio
- La costituzione del trust (atto istitutivo/di dotazione) ha natura sostanzialmente programmatica e non determina, di per sé, un immediato e definitivo arricchimento: quindi non costituisce autonomo presupposto per l'imposta sulle donazioni.
- Le imposte ipotecaria e catastale connesse all'atto di dotazione del trust si applicano in misura fissa e non in misura proporzionale, poiché il trasferimento al trustee è limitato, temporaneo e vincolato.
- L'imposta sulle donazioni è rilevante solo al momento dell'effettivo e definitivo trasferimento di ricchezza ai beneficiari (es. atto di liquidazione), quando si concretizza un incremento patrimoniale tassabile.
- In caso di contestazione amministrativa, va dimostrata la sussistenza di un effettivo trasferimento stabile di ricchezza per giustificare imposte proporzionali; altrimenti va invocata la giurisprudenza consolidata di legittimità.
- Nelle valutazioni della base imponibile è necessario verificare la natura dell'atto e il momento impositivo: contestare l'uso di parametri OMI o l'omessa applicazione di franchigie è rilevante solo se sussiste l'evento imponibile; in mancanza di trasferimento definitivo, le contestazioni sull'aliquota o sul valore possono essere assorbite dalla questione di presupposto impositivo.
- Per difendersi efficacemente, il disponente/trustee deve documentare la natura vincolata e temporanea della dotazione, evidenziare l'assenza di incremento patrimoniale immediato e, se opportuno, distinguere tra trust autodichiarato e trust con trasferimento formale al trustee.
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