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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31409/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La vicenda nasce dall’impugnazione, da parte della contribuente, di una cartella esattoriale relativa a IRPEF e ILOR per gli anni 1989-1991. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate. In cassazione l’Agenzia deduceva, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 2969 c.c. e del d.lgs. n. 112/1999, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente rilevato d’ufficio la decadenza dal termine di notifica della cartella, mai eccepita dalla contribuente, e avesse impropriamente assimilato prescrizione e decadenza. La CTR, invece, aveva interpretato l’eccezione della contribuente sul decorso del tempo come eccezione di decadenza, ritenendola fondata perché la cartella era stata notificata oltre il termine decadenziale calcolato dalla definitività dell’avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura dell’Agenzia delle entrate. Ha affermato che la CTR non aveva rilevato d’ufficio una decadenza non eccepita, né aveva confuso prescrizione e decadenza, ma aveva correttamente qualificato l’eccezione della contribuente, fondata sui medesimi fatti allegati in giudizio, come eccezione di decadenza. Secondo la Corte, al giudice spetta qualificare giuridicamente le eccezioni alla luce del contenuto complessivo dell’atto e delle finalità perseguite dalla parte; pertanto, se i fatti dedotti sono gli stessi, non vi è ultrapetizione nel riqualificare l’eccezione da prescrizione a decadenza o viceversa. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e l’Agenzia è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 25, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 602/1973

    È la norma che disciplina il termine di notificazione della cartella; la Corte richiama il principio per cui, dopo la modifica del 2005, la decadenza si applica a tutte le cartelle, comprese quelle emesse all’esito di ordinario accertamento.

  • art. 2969 c.c.

    È stata richiamata dalla ricorrente a sostegno dell’assunto sulla non rilevabilità d’ufficio della decadenza.

  • d.lgs. n. 112/1999

    È stato richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso, ma il testo non ne specifica ulteriori contenuti applicativi.

  • art. 393 c.p.c.

    È richiamato per individuare il termine di riassunzione del giudizio di rinvio; la mancata riassunzione comporta la definitività dell’avviso di accertamento.

Massime di principio

  • Il giudice può riqualificare l’eccezione della parte in termini di prescrizione o decadenza, senza incorrere in ultrapetizione, quando i fatti posti a fondamento dell’eccezione siano i medesimi e il contenuto complessivo dell’atto consenta tale lettura.
  • La non rilevabilità d’ufficio della prescrizione o della decadenza non impedisce al giudice di attribuire esatta qualificazione giuridica all’eccezione effettivamente proposta dalla parte, valorizzandone contenuto e finalità e non la sola formula letterale impiegata.
  • Nel sistema della riscossione, il termine di decadenza per la notifica della cartella va computato con riferimento alla definitività dell’atto impositivo, e la decadenza può operare anche per cartelle relative a procedimenti di accertamento ordinario.
  • La distinzione tra prescrizione e decadenza resta concettualmente ferma, ma la diversa qualificazione giuridica della medesima allegazione fattuale non determina invalidità della decisione se il thema decidendum non viene ampliato oltre i fatti dedotti in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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