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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26374/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Roma, in sede di patteggiamento in appello, aveva rideterminato la pena inflitta a un imputato per truffa aggravata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Avverso tale decisione il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, il difetto di motivazione: secondo la difesa il giudice di appello si era limitato ad accogliere la richiesta congiunta di quantificazione della pena senza valutare ulteriori parametri di congruità della sanzione rispetto alla funzione rieducativa della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel procedimento ex art. 599-bis c.p.p., quando l'appellante rinuncia ai motivi di gravame e concorda la pena con il Procuratore generale, il giudice d'appello è tenuto a motivare solo in ordine al trattamento sanzionatorio, restando preclusa ogni cognizione sulle questioni non devolute. Ne consegue che la doglianza sulla mancata ulteriore motivazione è infondata e il ricorso, essendo inammissibile, è stato definito senza formalità. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    patteggiamento in appello

    La reintroduzione dell'istituto comporta che, in caso di accordo sulla pena e rinuncia ai motivi di appello, il giudice di secondo grado deve limitarsi a valutare il trattamento sanzionatorio nei limiti dell'effetto devolutivo determinato dalla rinuncia.

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con decisione semplificata.

  • art. 616 c.p.p.

    condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ... al pagamento a favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata è condannata alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 599 c.p.p.

    Richiamato solo per analogia storica con il precedente istituto del patteggiamento in appello, poi abrogato.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello, a seguito della rinuncia ai motivi di gravame, la cognizione del giudice si restringe ai soli profili non rinunciati e, di regola, la motivazione può riguardare essenzialmente la pena concordata.
  • La rinuncia ai motivi di appello produce una preclusione processuale che impedisce di sottoporre al giudice questioni ormai non più devolute, con riflessi anche sul successivo giudizio di legittimità.
  • La censura di omessa motivazione non è ammissibile quando investe aspetti che, per effetto della rinuncia ai motivi, non rientrano più nell'oggetto della decisione del giudice d'appello.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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