Cassazione Penale, Ordinanza n. 22275/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per una condotta di abusiva occupazione. Con i primi tre motivi il ricorrente lamentava violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 54 c.p., oltre a vizio di motivazione, sostenendo in sostanza la sussistenza dello stato di necessità. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. è limitata ai vizi logico-argomentativi della motivazione, senza possibilità di rivalutare il merito o la congruità rispetto alle acquisizioni processuali. Ha quindi ritenuto corretta la motivazione di merito, che aveva escluso il pericolo imminente e attuale, la necessità assoluta della condotta e l'inevitabilità del pericolo, osservando anche la non trascurabile durata dell'occupazione e la mancata allegazione di alternative lecite. È stato dunque escluso che lo stato di necessità possa essere invocato per risolvere stabilmente un'esigenza abitativa in assenza degli altri presupposti scriminanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi all'art. 54 c.p., perché la sentenza impugnata aveva adeguatamente escluso la ricorrenza dello stato di necessità sulla base della mancanza di un pericolo attuale e imminente, dell'assenza di prova dell'assoluta necessità della condotta e della mancata dimostrazione dell'inevitabilità del pericolo tramite soluzioni lecite alternative. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 54 c.p.
Lo stato di necessità richiede pericolo imminente e attuale, assoluta necessità della condotta e inevitabilità altrimenti del pericolo; non è invocabile per sanare in via definitiva una esigenza abitativa se mancano tali presupposti.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione riguarda solo il contrasto logico del percorso argomentativo con massime di esperienza o altre affermazioni della decisione, non la rivalutazione delle acquisizioni processuali.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione si limita a verificare l'esistenza di un apparato argomentativo logico, senza controllo sulla sua rispondenza alle prove acquisite.
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo quando la decisione presenti un effettivo deficit logico-argomentativo, non quando si chieda alla Corte una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Lo stato di necessità presuppone un pericolo attuale e imminente, l'assoluta necessità della condotta e l'assenza di alternative lecite; la scriminante non può essere utilizzata per giustificare una stabile soluzione abitativa posta in essere in modo abusivo.
- La durata non trascurabile della condotta e la mancata allegazione di concrete alternative lecite costituiscono elementi idonei a escludere il requisito dell'inevitabilità del pericolo ai fini dell'art. 54 c.p.
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