Sentenza del 21/03/2016 n. 1467 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Giudizio di revocazione - Vizi deducibili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha distinto l'errore percettivo, che può fondare la revocazione, dall'errore valutativo, che non può essere denunciato con tale rimedio. Poiché il testo non indica gli esiti processuali concreti né specifica se il ricorso sia stato accolto o rigettato, non è possibile determinare il risultato della controversia o individuare il vincitore.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso riguardava la deducibilità dell'errore di fatto quale vizio revocatorio ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 395 c.p.c. L'errore rilevante consiste in una svista o in un abbaglio percettivo sul contenuto degli atti processuali, tale da determinare un contrasto tra quanto affermato nella sentenza e quanto effettivamente emerge dagli atti e dai documenti di causa. Non costituisce invece errore di fatto revocatorio l'erronea, inesatta o incompleta valutazione delle prove, né l'anomalia del procedimento logico seguito dal giudice nell'interpretazione del materiale probatorio.
Norme richiamate
Art. 64 del d.lgs. 546/1992
La norma disciplina il giudizio di revocazione nel processo tributario.
La revocazione è ammessa, per errore di fatto, solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione immediata degli atti di causa, non quando si contesti la valutazione o l'interpretazione delle prove.
Art. 395 c.p.c.
La norma individua i casi di revocazione delle sentenze, incluso l'errore di fatto.
L'errore di fatto revocatorio deve consistere in una svista oggettivamente verificabile e decisiva, risultante dal confronto tra la sentenza e gli atti processuali; non può risolversi in una critica al ragionamento valutativo del giudice.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è utilizzabile solo per correggere una percezione materiale e immediata erronea degli atti, non per ottenere una nuova valutazione delle prove.
- Per distinguere l'errore revocatorio dall'errore di giudizio occorre verificare se il giudice abbia letto o percepito male un fatto risultante dagli atti, oppure se lo abbia valutato in modo ritenuto erroneo: solo il primo caso può fondare la revocazione.
- L'errore deve essere decisivo, oggettivamente riconoscibile e non controverso tra le parti; se richiede un'attività interpretativa o argomentativa, normalmente non è un errore di fatto revocatorio.
- Una doglianza che mira a contestare il percorso logico, l'apprezzamento delle risultanze processuali o l'interpretazione del materiale probatorio deve essere proposta con gli eventuali diversi mezzi di impugnazione previsti, non mediante revocazione per errore di fatto.
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