Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04930/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, previsto per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Il contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado l'accoglimento della domanda di rimborso; l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, L. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014 e dell'art. 112 c.p.c. Sosteneva che il diritto al rimborso spettasse esclusivamente al sostituto d'imposta, ossia al soggetto obbligato al versamento, e non al sostituito; censurava inoltre la sentenza d'appello per non avere esaminato tale questione e per avere ritenuto sufficiente la produzione dei modelli 740 e 101 a provare il pagamento dell'imposta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia, ritenendo che la decisione di merito avesse comunque implicato il rigetto dell'eccezione sulla legittimazione del sostituito a richiedere il rimborso. Nel merito, ha ribadito che la disciplina del rimborso del 90% per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 ha natura indennitaria e che la legittimazione al rimborso spetta al soggetto passivo d'imposta in senso sostanziale. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e la successiva conferma legislativa intervenuta con la modifica dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014. Il ricorso è stato quindi respinto e l'Agenzia condannata alle spese; è stato escluso l'ulteriore contributo unificato per la P.A. difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il motivo è stato prospettato per denunciare un vizio processuale di omessa pronuncia, ma la Corte ha chiarito che tale vizio non sussiste quando la decisione comporti implicitamente il rigetto della questione dedotta.

  • art. 112 c.p.c.

    La pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata esclusa perché la sentenza impugnata ha comunque deciso, sia pure implicitamente, sulla questione della legittimazione.

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    La disposizione sul rimborso del 90% delle imposte versate eccedenti per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 è stata letta come norma di finalità indennitaria, non come mera sanatoria fiscale.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    La Corte ha valorizzato la norma come successivamente modificata dal legislatore, nel senso di confermare espressamente il diritto al rimborso anche per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati in relazione alle ritenute subite.

  • art. 16-octies, comma 1, lett. b), L. 21 giugno 2017, n. 123

    La modifica legislativa è stata richiamata come avallo della lettura giurisprudenziale che riconosce la legittimazione al rimborso ai soggetti effettivamente incisi dall'imposizione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza, pur senza una specifica argomentazione, contenga una decisione incompatibile con la domanda o l'eccezione dedotta, tale da comportarne il rigetto implicito.
  • Nei benefici fiscali introdotti per finalità indennitarie a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi, la legittimazione a chiedere il rimborso spetta al soggetto passivo d'imposta in senso sostanziale, cioè a chi ha subito l'effettivo prelievo.
  • La successiva integrazione legislativa di una disciplina agevolativa può essere utilizzata come conferma dell'interpretazione secondo cui il rimborso compete anche ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati per le ritenute subite.
  • Quando la parte soccombente è una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per il soccombente in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.