Cassazione Penale, Ordinanza n. 37067/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevata l'assenza di una causa non colposa dell'inammissibilità, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 6 marzo 2025. La doglianza dedotta riguarda un asserito vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale: la difesa sostiene, in sostanza, che la ricostruzione dei fatti e il riconoscimento dell'imputato non sarebbero stati correttamente valutati. La Corte di cassazione rileva però che le censure sono in punto di fatto, generiche e riproduttive di questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, che aveva valorizzato il riconoscimento dell'imputato, senza dubbio, da parte di un teste appartenente alla Polizia di Stato, allo stadio durante una partita della Reggina, nonostante l'imputato fosse soggetto a Daspo e dovesse invece presentarsi in questura per la firma in concomitanza con le gare.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, quando non vi sia assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per escludere che, nel caso di specie, vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per evitare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in censure di merito, ossia in una nuova valutazione del fatto e delle prove, senza denunciare un effettivo vizio logico-giuridico della motivazione.
- Le doglianze generiche o meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito non sono idonee a fondare un valido ricorso per cassazione.
- Quando il giudice di merito abbia esposto una motivazione coerente e specifica sulla prova dell'identificazione dell'imputato, la censura che contesti tale apprezzamento senza indicare reali illogicità o violazioni di legge è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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