Ordinanza n. 314/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di diniego del 6 novembre 2025, Protocollo. N. 574087/2025 - del provvedimento del 15 dicembre 2025, Protocollo. N. 0655756/2025, con il quale la Direzione Rigenerazione Urbana ha confermato, con nuove motivazioni e a seguito dell’analisi dei documenti inviati dalla Ricorrente in sede di memoria ex art. 10-bis, L. N. 241/1990, il Provvedimento di diniego del Permesso di costruire del 6 novembre 2025 - del provvedimento del 9 gennaio 2026, Protocollo. N. 11239/2026 - di ogni altro atto precedente, conseguente, presupposto, confermativo, comunque connesso, anche non noto; - con espressa riserva di proporre motivi aggiunti e motivi nuovi di impugnazione, nonché di chiedere il risarcimento dei danni occorsi e occorrendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire del 6 novembre 2025, successivo provvedimento confermativo con nuove motivazioni del 15 dicembre 2025 e ulteriore provvedimento del 9 gennaio 2026
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il diniego del permesso di costruire e i successivi atti comunali connessi, deducendo le proprie ragioni nel ricorso e riservandosi di proporre motivi aggiunti, motivi nuovi e domanda risarcitoria. Dal testo dell'ordinanza non emergono, tuttavia, i singoli vizi di legittimità dedotti nel merito. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai fini della regolare prosecuzione del giudizio, che il ricorso depositato è privo di firma digitale, mentre la procura speciale alle liti risulta valida.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sulla domanda cautelare. Ha ordinato alla parte ricorrente di regolarizzare la sottoscrizione del ricorso depositato ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a., entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Ha inoltre fissato per il 14 aprile 2026 la prosecuzione della trattazione del ricorso e della domanda cautelare in camera di consiglio. Le spese della fase cautelare sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
memoria ex art. 10-bis, L. N. 241/1990
La ricorrente ha richiamato la presentazione di osservazioni nell'ambito del procedimento amministrativo; l'ordinanza non esprime una valutazione sul merito dell'applicazione della norma.
art. 44, comma 2, c.p.a.
ai sensi dell’art. 44 comma 2 del c.p.a.
Consente al giudice di ordinare la regolarizzazione della sottoscrizione del ricorso quando il deposito presenta una carenza formale, assegnando un termine per provvedervi.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale; l'ordinanza rinvia la relativa trattazione senza pronunciarsi su fumus boni iuris e periculum in mora.
Massime di principio
- Quando il ricorso depositato nel processo amministrativo è privo della firma digitale, ma la procura speciale alle liti è valida, il giudice deve consentire la regolarizzazione della sottoscrizione ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a., assegnando un termine per adempiere, prima di definire la controversia sulla base di tale irregolarità.
- L'ordinanza che dispone la regolarizzazione della sottoscrizione del ricorso e fissa una nuova camera di consiglio ha natura interlocutoria: non decide né la domanda di annullamento né la domanda cautelare, sicché l'esito della controversia e la distribuzione definitiva delle spese restano rinviati.
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