Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 39569/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società di leasing)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di leasing per il pagamento di canoni relativi a due contratti di locazione finanziaria. L'utilizzatrice proponeva opposizione deducendo, per il primo contratto, di avere già pagato quanto richiesto e, per il secondo, che il contratto non si fosse perfezionato oppure, in subordine, che il bene oggetto del leasing non le fosse stato consegnato. Il tribunale, dopo consulenza grafologica, respingeva l'opposizione ritenendo non provato il pagamento del primo contratto e, quanto al secondo, valorizzando l'autenticità delle sottoscrizioni sui documenti prodotti, la richiesta di proroga della durata del negozio e il pagamento di alcuni canoni mediante cambiali. La corte d'appello rigettava il gravame osservando che l'appellante non contestava più l'autenticità della firma sul secondo contratto, ma sosteneva che il modulo fosse stato compilato abusivamente, introducendo così una diversa ragione di opposizione; inoltre riteneva che gli elementi istruttori convergessero nel senso della pretesa creditoria, anche perché una lettera del 26 aprile 2005 era stata utilizzata dal consulente come scrittura di comparazione senza contestazioni, con tacito riconoscimento. In cassazione venivano proposti due motivi: con il primo si denunciava la violazione dell'art. 217 c.p.c. per avere la corte territoriale utilizzato come scrittura di comparazione una missiva solo tacitamente riconosciuta; con il secondo si denunciava la violazione degli artt. 2696 e 2729 c.c. per non avere il giudice di merito ammesso prove testimoniali decisive e per non avere valutato diversamente il compendio istruttorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione era nuova e non risultava dimostrato, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., che fosse stata dedotta e discussa nei gradi di merito; inoltre la censura non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte d'appello aveva deciso sia sulla mancata contestazione dell'autenticità della sottoscrizione del secondo contratto, sia sulla utilizzabilità della lettera quale documento tacitamente riconosciuto, apprezzamento fattuale non sindacabile in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato reputato manifestamente inammissibile perché faceva riferimento ad atti processuali non adeguatamente riprodotti e non ne indicava contenuto, momento e modalità di introduzione nel processo, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.; inoltre sollecitava una rivalutazione del merito preclusa in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 217 c.p.c.

    La censura non poteva fondarsi sull'utilizzo di una scrittura di comparazione solo tacitamente riconosciuta, anche perché la questione era nuova e non risultava devoluta nei gradi di merito.

  • art. 2696 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione probatoria, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta a una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni, ma la Corte ha escluso il sindacato di legittimità sulla rivalutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    È necessario indicare in modo specifico e autosufficiente gli atti e i documenti posti a fondamento del ricorso, dimostrando anche che la relativa questione sia stata dedotta nel merito; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamata la proposta del relatore nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata affermata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile dedurre questioni nuove che non risultino essere state ritualmente prospettate e discusse nei gradi di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza: gli atti e i documenti richiamati vanno specificamente indicati e riprodotti nel loro contenuto essenziale, con precisazione di dove e quando siano stati introdotti nel processo.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o di una diversa ricostruzione dei fatti, quando la censura si risolva in un apprezzamento di merito.
  • Se la decisione impugnata si fonda su una determinata ratio decidendi, il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con essa; la mancata critica alla reale ragione della decisione comporta l'inammissibilità della censura.
  • Un documento può essere utilizzato dal giudice di merito come scrittura tacitamente riconosciuta quando tale profilo non sia specificamente contestato e la relativa valutazione fattuale resti nei limiti del sindacato di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.