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Sentenza

Sentenza n. 898/2026 - Latina, Sezione 1

per A) l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1) della graduatoria definitiva di merito approvata con determinazione dirigenziale n. 1510 del 31 dicembre 2025, pubblicata in pari data sull’albo pretorio civico, e relativa alla procedura di selezione per la progressione tra l’area degli istruttori e l’area di funzionari e dell’elevata qualificazione, riservata al personale di ruolo del Comune di Aprilia, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo di polizia locale; 2) della citata determinazione dirigenziale del 31 dicembre 2025; 3) del verbale della commissione esaminatrice n. 1 del 9 dicembre 2025, unitamente alle schede di valutazione individuali; 4) delle determinazioni dirigenziali n. 1108 del 28 ottobre 2025 e n. 1306 del 1° dicembre 2025, in tema di nomina della commissione giudicatrice; 5) del regolamento approvato con deliberazione giuntale n. 29 dell’11 aprile 2024, relativo alle procedure speciali di progressione di carriera, nella parte in cui contrasta con il regolamento sulle procedure di concorso approvato con deliberazione giuntale n. 20 del 30 gennaio 2018; 6) dell’avviso di selezione prot. n. 125341 del 10 dicembre 2024; 7) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, inclusi quelli concernenti la convocazione e l’inquadramento dei vincitori della procedura ed i relativi contratti di lavoro; B) l’accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento dei titoli di studio, dell’esperienza e delle competenze professionali posseduti, con susseguente inserimento tra i vincitori della procedura.

Giustizia amministrativa202600236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria definitiva e atti della procedura selettiva per la progressione dall’area degli istruttori all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, per tre posti di istruttore direttivo di polizia locale, nonché i successivi atti di inquadramento e i contratti dei vincitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocato al quinto posto con 63 punti, ha chiesto l’annullamento della graduatoria, degli atti della procedura e del regolamento comunale sulle progressioni verticali, nonché l’accertamento del diritto al riconoscimento dei propri titoli e all’inserimento tra i vincitori. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 35-bis e 57 del d.lgs. 165/2001, del d.P.R. 487/1994 e del regolamento comunale sulle procedure concorsuali, lamentando: il mancato rispetto della quota di genere nella composizione della commissione; l’incompatibilità del segretario generale, anche responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quale presidente della commissione; l’illegittima partecipazione del dirigente delle risorse umane, in quanto coinvolto nella preparazione della procedura, nella selezione e nella gestione delle istanze di accesso. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere nella valutazione dei titoli, sostenendo che non fosse stata valutata la laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali quale titolo superiore a quello minimo di accesso, che fosse stata omessa la valutazione dell’abilitazione al pilotaggio di droni, che i titoli delle vincitrici fossero inconferenti e non adeguatamente documentati e che, a parità di punteggio con due candidate, avrebbe dovuto precederle in ragione della maggiore esperienza nella categoria inferiore del settore di appartenenza. Ha inoltre proposto domanda risarcitoria.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che le controversie relative alla speciale progressione tra aree prevista dall’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 rientrino nella giurisdizione amministrativa, ma ha escluso ogni illegittimità degli atti impugnati. La mancata osservanza della quota di genere nella commissione non determina, di per sé, l’invalidità delle operazioni concorsuali, in assenza di una condotta discriminatoria. La nomina del segretario generale, anche responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, non integra automaticamente un’incompatibilità, poiché le cause di incompatibilità dei commissari sono di stretta interpretazione; inoltre, il ricorrente non ha fornito elementi indicativi di un concreto conflitto d’interessi. Anche le censure relative alla partecipazione del dirigente delle risorse umane sono state ritenute generiche e non provate. Quanto alla laurea, il ricorrente aveva dichiarato di partecipare utilizzando il requisito della laurea previsto per l’accesso, senza dichiarare il possesso del diploma utile alla diversa modalità di accesso in deroga fondata su diploma ed esperienza. La laurea doveva quindi essere considerata requisito di accesso e non titolo aggiuntivo valutabile. Il principio di autoresponsabilità impediva all’amministrazione di modificare d’ufficio la scelta dichiarata o di attivare il soccorso istruttorio per alterare il contenuto della domanda. L’abilitazione al pilotaggio di droni non era valutabile perché non utilmente spendibile nelle funzioni della polizia locale, non essendo i corpi di polizia locale ricompresi tra le forze di polizia autorizzate dalla disciplina richiamata all’impiego autonomo dei droni per attività di pubblica sicurezza. Le contestazioni sui titoli delle controinteressate sono state dichiarate non utilmente esaminabili per genericità, non essendo stati indicati puntualmente i titoli contestati né le ragioni della loro inconferenza. Infine, la preferenza accordata alle candidate a pari punteggio è stata ritenuta corretta, poiché esse vantavano una maggiore anzianità nell’area di provenienza. La domanda risarcitoria è stata respinta per l’infondatezza della domanda annullatoria. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

    In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno.

    La disposizione costituisce la base legislativa della speciale progressione tra aree e consente, nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, una deroga al titolo di studio ordinariamente richiesto per l’accesso esterno.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    Le controversie sulla legittimità delle operazioni relative alla speciale procedura di progressione tra aree rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, riguardando interessi legittimi pretensivi.

  • art. 13, commi 6-8, CCNL 16 novembre 2022

    La progressione tra aree entro il 31 dicembre 2025 può avvenire mediante procedure valutative riservate ai dipendenti in servizio; i criteri devono considerare esperienza, titolo di studio e competenze professionali, attribuendo a ciascun elemento un peso non inferiore al 20%.

  • tabella C CCNL 16 novembre 2022

    Per la progressione dall’area degli istruttori a quella dei funzionari e dell’elevata qualificazione sono previste, alternativamente, la laurea con cinque anni di esperienza oppure il diploma di scuola secondaria superiore con dieci anni di esperienza nell’area degli istruttori.

  • art. 57, comma 1, lett. a), d.lgs. 165/2001

    La violazione della quota di genere nella composizione della commissione non determina automaticamente l’invalidità della procedura, in assenza di una condotta discriminatoria.

  • art. 1, comma 7, l. 190/2012

    Negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.

    La coincidenza tra segretario generale e responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza non è incompatibile, in assenza di una specifica previsione legale o di elementi concreti rivelatori di un conflitto d’interessi, con la presidenza della commissione di concorso.

  • art. 11 d.P.R. 487/1994

    Le incompatibilità dei componenti delle commissioni di concorso sono soggette a interpretazione restrittiva e non possono essere estese analogicamente oltre le ipotesi previste.

  • art. 107, comma 1, lett. a), d.lgs. 267/2000

    Rientra tra le attribuzioni legittimamente conferibili ai dirigenti degli enti locali anche la partecipazione alla commissione della procedura selettiva, secondo la disciplina organizzativa dell’ente.

  • art. 5, comma 3-sexies, d.l. 7/2015, convertito nella l. 43/2015

    La disciplina dell’impiego dei droni per attività riconducibili alla pubblica sicurezza è richiamata dal giudice per individuare i soggetti abilitati al relativo utilizzo.

  • d.m. 13 giugno 2022

    Il decreto circoscrive alle forze di polizia indicate dall’art. 16 della l. 121/1981 la facoltà di impiegare droni per le attività considerate; i corpi di polizia locale non vi sono ricompresi.

  • art. 16 l. 121/1981

    La nozione di forze di polizia rilevante ai fini dell’impiego dei droni non comprende i corpi di polizia locale.

  • l. 7 marzo 1986 n. 65

    I corpi di polizia locale sono distinti dalle forze di polizia statali individuate dall’art. 16 della l. 121/1981.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il giudice ha fissato direttamente l’udienza pubblica di merito nell’ambito della trattazione della domanda cautelare.

Massime di principio

  • La violazione della quota di genere nella composizione di una commissione di concorso non determina automaticamente l’invalidità delle operazioni concorsuali, salvo che sia accompagnata da una concreta condotta discriminatoria a danno dei concorrenti di un determinato sesso.
  • La coincidenza tra il segretario generale di un ente locale, responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e il presidente della commissione di concorso non integra di per sé un’incompatibilità: occorrono una specifica previsione legale di incompatibilità oppure elementi concreti, anche indiziari, idonei a dimostrare un conflitto d’interessi.
  • Le cause di incompatibilità dei componenti delle commissioni di concorso sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate analogicamente o estese oltre i casi previsti dalla legge.
  • Nelle procedure selettive il candidato sopporta le conseguenze della scelta compiuta nella domanda circa il requisito di accesso utilizzato; l’amministrazione non può sostituire d’ufficio tale scelta né utilizzare il soccorso istruttorio per modificare il contenuto sostanziale della domanda, in violazione della par condicio.
  • Un titolo di studio necessario per l’accesso alla procedura non può essere nuovamente valutato come titolo aggiuntivo, quando il candidato abbia partecipato utilizzandolo quale requisito di ammissione anziché avvalersi di una diversa modalità di accesso prevista in deroga.
  • La valutazione di una competenza professionale nell’ambito di una procedura selettiva presuppone che essa sia concretamente pertinente e spendibile nelle funzioni proprie del posto da ricoprire; l’abilitazione al pilotaggio di droni non è valutabile per un posto di polizia locale se la disciplina richiamata non abilita tali corpi all’impiego autonomo dei droni per attività di pubblica sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiCommissione esaminatrice
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoSoccorso istruttorio

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