Sentenza n. 723/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento - della determina della Provincia di La Spezia n. 507 del 28 maggio 2022, avente a oggetto “Comune di Lerici - Validazione ex deliberazione ARERA del 31 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF del PEF 2022-2025 e definizione del quadrante della qualità tecnica e contrattuale ex deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF” che ha approvato il PEF del Comune di Lerici per il periodo 2022-2025 e dell’allegato PEF 2022-2025; - della nota della Provincia di La Spezia trasmessa in data 25 luglio 2022, avente a oggetto “Riscontro a comunicazione del Comune di Lerici a seguito del pronunciamento da parte della Corte di Giustizia Europea, sentenza C- 719/20 del 12 maggio 2022”; - per quanto occorrer possa: della deliberazione del Consiglio della Provincia della Spezia n. 48 del 06/08/2018, prot. gen. n. 2018 21067, nella parte concernente il Comune di Lerici in specie laddove delibera: “1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di approvare l’aggiornamento al “PIANO D’AREA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA”, come integrato dalle prescrizioni del parere VAS n 100 adottato dal Regione Liguria con DGR n 1168 del 27/12/2017; i documenti “Dichiarazione di Sintesi” e “Piano di Monitoraggio” previsti dalla citata l.r. n. 32/2012, allegati al presente atto” in relazione al punto 6) pag. 4 della delibera nella quale si stabilisce che “Definitiva adozione dell’indicazione di un bacino unico di affidamento. Con evidenza, fino al 31.12.2020, nella fase di transizione, di tre diverse modalità organizzative di gestione del Servizio, come specificato: per i comuni di […] Lerici, […] il gestore del Servizio è Acam Ambiente S.p.A. in forza di affidamento in house in forma congiunta giusta Deliberazione dell’Assemblea di coordinamento dei soci in data 14/05/2005. Acam Ambiente opera nella qualità di gestore prevalente di Area. Tale affidamento prosegue fino alla naturale scadenza del 31.12.2028, eventualmente prorogabile, anche a seguito dell’aggregazione del gruppo Acam in Iren S.p.A. in forza dell’art. 3bis D.L. 138/2011 come modificato dall’art. 1 comma 609 della L. n. 190/2014. Infatti “L’operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente (Provincia della Spezia) accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l’aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere”. Entro tre mesi dall’efficacia del Piano d’ambito (art. 15 comma 4 legge n. 1/2014) la Provincia assume il ruolo di parte contraente del gestore, subentrando ai Comuni, secondo i contenuti di un unico contratto redatto nella forma di “contratto quadro” avente ad oggetto i servizi standard e le modalità di adesione per i servizi aggiuntivi, svolti nell’esercizio di facoltà di richiesta da parte dei comuni. Sulla base del contratto quadro i Comuni provvedono a disciplinare i rapporti con il gestore con atti bilaterali”; - di tutti gli atti connessi conseguenziali e presupposti, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina provinciale di approvazione e validazione del PEF 2022-2025 del servizio integrato dei rifiuti urbani per il Comune di Lerici, nota provinciale di riscontro negativo alla richiesta di indire una gara e, in via derivata, deliberazione provinciale di aggiornamento del piano d’area del 2018.
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha contestato la prosecuzione della gestione del servizio rifiuti da parte di Acam Ambiente, società non più sottoposta al controllo analogo del Comune dopo l’aggregazione societaria con Iren, deducendo l’illegittimità derivata della determina di approvazione del PEF dalla deliberazione provinciale del 2018 e, autonomamente, la violazione dell’art. 12 della direttiva 2014/24/UE, dell’art. 72 della medesima direttiva, degli artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016, degli artt. 2, 4 e 16 del d.lgs. 175/2016 e dell’art. 3-bis del d.l. 138/2011, anche alla luce della sentenza CGUE C-719/20. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione, nonché la violazione della disciplina ARERA sul PEF, sostenendo che il PEF 2022 fosse superiore a quello del 2021 senza adeguata giustificazione e senza controllo comunale, e che la gestione imponesse costi superiori rispetto a quelli conseguibili mediante gara. Il Comune ha chiesto anche l’annullamento della nota provinciale che aveva negato la richiesta di indire urgentemente una gara per il servizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la parte del ricorso diretta a far valere l’illegittimità derivata della determina del 2022 dalla deliberazione provinciale n. 48/2018, perché tale questione era già stata definitivamente decisa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9933/2023, confermata nel giudizio di revocazione dalla sentenza n. 974/2025. La riproposizione delle medesime censure viola il ne bis in idem ed elude il giudicato amministrativo. Il TAR ha escluso che il diverso giudicato del Tribunale di Genova sull’accordo di investimento determinasse un contrasto rilevante, poiché le due decisioni avevano oggetti differenti; ha inoltre affermato che l’eventuale giudicato contrario al diritto dell’Unione non può essere disapplicato dal giudice nazionale al di fuori degli specifici rimedi processuali previsti, ossia ricorso per cassazione o revocazione ordinaria, quest’ultima già respinta. I motivi autonomi contro la determina di approvazione del PEF sono stati rigettati: la legittimità dell’affidamento ad Acam e la competenza provinciale sull’organizzazione e sull’affidamento del servizio erano ormai coperte dal giudicato, sicché non potevano essere nuovamente messe in discussione impugnando il successivo PEF. È stata respinta anche la censura relativa all’aumento del PEF, poiché l’aumento dedotto dal Comune risultava smentito dai dati complessivi: il PEF passava da 3.124.718 euro nel 2021 a 3.124.700 euro nel 2022, con una diminuzione di 18 euro; gli incrementi interni risultavano comunque ricondotti al tasso d’inflazione programmata previsto dal MTR-2. La nota provinciale è stata ritenuta legittima nei limiti in cui aveva negato l’indizione urgente della gara per il periodo e l’oggetto coperti dal contenzioso. Ricorso, quindi, in parte inammissibile e in parte infondato; spese compensate.
Norme richiamate
art. 12 direttiva 2014/24/UE
La disciplina europea sugli affidamenti in house impedisce la prosecuzione automatica dell’appalto da parte dell’operatore subentrante quando l’amministrazione aggiudicatrice non esercita su di esso un controllo analogo e non detiene partecipazioni; nel giudizio esaminato, tuttavia, tale questione era coperta dal giudicato amministrativo formatosi sull’affidamento.
art. 72 direttiva 2014/24/UE
Richiamato dal ricorrente nell’ambito delle censure sulla prosecuzione del rapporto a seguito dell’operazione societaria; il TAR non ne ha tratto una autonoma statuizione, ritenendo preclusa la rimessione in discussione dell’affidamento.
artt. 5 e 192, comma 2, d.lgs. 50/2016
Richiamati quali norme nazionali sugli affidamenti in house e sulla motivazione della scelta dell’affidamento; le relative questioni sono state ritenute già definite dal giudicato.
artt. 2, 4 e 16 d.lgs. 175/2016
Richiamati dal Comune in relazione all’operazione societaria e ai presupposti della gestione tramite società partecipata; nessuna autonoma violazione è stata esaminata nel merito perché riferita a questioni coperte dal giudicato.
art. 3-bis, d.l. 138/2011
La disciplina sull’aggregazione delle società di servizi locali era stata posta a fondamento della prosecuzione del rapporto, ma il TAR ha escluso che potesse essere nuovamente scrutinata nel giudizio sul PEF.
art. 1, commi 653 e 683, l. 147/2013
Richiamato dal ricorrente per la disciplina della determinazione dei costi e delle tariffe del servizio rifiuti; il TAR ha respinto la censura sul PEF per difetto di prova dell’aumento dedotto.
art. 8 d.P.R. 158/1999
Richiamato nell’ambito delle censure sulla determinazione del piano economico-finanziario; non è stata ravvisata una violazione, in assenza di dimostrazione dell’asserito incremento complessivo.
art. 4, comma 2, MTR-2, deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF
Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto [...] del tasso di inflazione programmata, del miglioramento della produttività, del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e delle modifiche del perimetro gestionale.
Il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie non risultava violato, poiché il valore complessivo del PEF 2022 era sostanzialmente identico, e anzi leggermente inferiore, a quello del 2021; gli incrementi risultavano ricondotti al tasso d’inflazione programmata.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base processuale dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Il giudicato amministrativo formatosi sulla legittimità dell’affidamento e sul modello organizzativo del servizio preclude la contestazione degli stessi presupposti mediante l’impugnazione di un successivo atto meramente consequenziale, quale l’approvazione del piano economico-finanziario.
- La riproposizione, in un nuovo giudizio, di censure già definite con sentenza passata in giudicato determina inammissibilità per violazione del ne bis in idem ed elusione del giudicato.
- Il contrasto tra giudicati richiede identità dei soggetti e dell’oggetto delle controversie; non ricorre quando le decisioni riguardano atti o rapporti diversi, anche se una decisione costituisce antecedente logico dell’altra.
- L’eventuale incompatibilità di un giudicato nazionale con il diritto dell’Unione europea non consente, di per sé, al giudice nazionale di disapplicarlo; il contrasto deve essere fatto valere mediante gli specifici rimedi processuali previsti dall’ordinamento.
- La censura relativa al superamento dei limiti tariffari del PEF deve essere sorretta dalla dimostrazione dell’effettivo aumento complessivo rispetto all’annualità precedente; se il valore complessivo diminuisce o resta sostanzialmente invariato e gli incrementi risultano giustificati dai parametri del MTR-2, la doglianza non può essere accolta.
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