Ordinanza n. 1176/2026 - Catania, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza n. 818/2017 del T.A.R. Sicilia, Sede Distaccata di Catania.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 28 maggio 2026, in ragione dell'assenza nel fascicolo digitale della documentazione relativa alla notifica del gravame. L'ordinanza non decide la domanda di ottemperanza, non accerta l'inadempimento dell'amministrazione e non contiene una regolazione delle spese.
Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 818/2017 del TAR Sicilia, sede staccata di Catania
Esito
La controversia
È stato proposto un ricorso per l'esecuzione della sentenza n. 818/2017 del TAR Sicilia, sede staccata di Catania, nei confronti del Comune di Catania. All'udienza camerale il Collegio ha rilevato che, per un problema informatico, nel fascicolo digitale non era presente la documentazione relativa alla notificazione del ricorso. Non sono stati esaminati nel merito né la dedotta inottemperanza né le eventuali difese delle parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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