Sentenza n. 13627/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato (prot. D/5193/2025), emesso dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi in data 18/09/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il visto richiesto è stato rilasciato nelle more del giudizio. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione sulla base della soccombenza virtuale, con condanna del MAECI al pagamento di € 1.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia a New Delhi aveva negato il visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato. Il testo non specifica i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, prima della decisione, il visto è stato rilasciato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il testo richiama la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata dopo la discussione in camera di consiglio, sentite le parti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è coerente con il sopravvenuto rilascio del visto, anche se il testo non richiama espressamente il comma applicato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il sopravvenuto rilascio del titolo amministrativo oggetto di impugnazione elimina l’interesse alla decisione di merito e determina la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione quando la condotta amministrativa sopravvenuta abbia soddisfatto tardivamente la pretesa del ricorrente.
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